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S.M. Leuca Gagliano del Capo

Gagliano, il Tar ordina all'Asl di attivare il poliambulatorio in trenta giorni

La vicenda nasce in seguito alla alla chiusura dell’ospedale “Daniele Romasi”. L’Azienda sanitaria locale di Lecce, nel 2011, con una delibera approvò il piano di riconversione del nosocomio in presidio territoriale di salute. Dopo anni, però, tutto fermo

LECCE – L’Asl ha trenta giorni di tempo per trasferire le unità operative del Dipartimento di prevenzione (ambulatorio di medicina legale, centro vaccinale e attività non rivolta alla persona) presso il poliambulatorio distrettuale di Gagliano del Capo. L’ha stabilito il Tar di Lecce, accogliendo il ricorso avanzato dal Comune.

La vicenda nasce in seguito alla alla chiusura dell’ospedale “Daniele Romasi”. L’Azienda sanitaria locale di Lecce, nel 2011, con una delibera approvò il piano di riconversione del nosocomio in presidio territoriale di salute. A distanza di due anni, però, la conferenza dei sindaci constatò come il trasferimento dei servizi di igiene pubblica e di igiene veterinaria ancora non fosse ancora avvenuto. “Ritardo inammissibile – è stato dedotto nel ricorso dell’avvocato Pietro Quinto – considerato che i locali dell’ex ospedale erano stati perfettamente attrezzati allo scopo”.

Il direttore generale dell’Asl, di fronte alle rimostranze, comunicò che avrebbe dato attuazione al trasferimento. Tuttavia, nonostante l’elaborazione di una nuova ipotesi di riorganizzazione di servizi con mantenimento a Tricase di alcuni di essi e il trasferimento a Gagliano del Capo dell’ambulatorio di medicina legale, del centro vaccinale e delle attività non rivolte alla persona, tutto ancora fermo.

All’inizio del 2014 è stato anche comunicato il cronoprogramma per l’effettivo trasferimento delle unità operative a Gagliano del Capo. Le operazioni di trasferimento, però, sono state bloccate per “motivi tecnici”. Un nuovo stop che ha fatto scattare una formale diffida a firma del sindaco Antonio Buccarello a dare esecuzione agli atti.

Sei mesi dopo, nessuna risposta. E a quel punto s’è deciso di rivolgersi al Tar. Di fatto, il Comune ha censurato tale comportamento sia sotto il profilo della legge 241 sul procedimento amministrativo, sia sulla scorta dell’articolo 97 della Costituzione, laddove recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”.

“L’obbligo di provvedere sussiste – hanno sentenziato i giudici -, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche in tutte quelle fattispecie nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento”.

E’ principio che per il Tar va applicato propri nel caso di Gagliano del Capo: “Elementari esigenze di buon andamento, in uno al particolare affidamento suscitato nel Comune ricorrente dai precedenti atti e comportamenti della pubblica amministrazione, A. impongono all’Azienda sanitaria locale di Lecce di pronunciarsi sull’istanza per cui è causa”.

“Il fatto singolare che emerge dalla vicenda di Gagliano - ha commentato l’avvocato Quinto - è che, purtroppo, anche nei rapporti tra amministrazioni pubbliche è necessario ricorrere al giudice per il rispetto delle regole del procedimento amministrativo e per fare affermare il principio di legalità nell’esercizio della funzione pubblica”.

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