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Sabato, 20 Aprile 2024
Attualità Nardò

Incidente causato da un randagio. Il giudice “assolve” Comune e Asl e nega risarcimento

Una sentenza del tribunale civile di Lecce ha respinto la richiesta di risarcimento di un cittadino in seguito ad un sinistro su una strada extraurbana di Nardò causato dall’impatto con un cane

NARDO’- Con una recente sentenza il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Lecce, Caterina Stasi,  ha stabilito un importante principio in materia di responsabilità per danni causati dagli animali randagi. La sentenza, infatti, ha rigettato l’appello di un cittadino che aveva chiamato in causa il Comune di Nardò e l’Asl territoriale per un ingente risarcimento richiesto a seguito di un incidente avvenuto qualche anno fa lungo una strada extraurbana in territorio neretino e causato dall’impatto con un cane.

Per i giudici, nelle pieghe della sentenza, non può essere “la mera inosservanza dell’obbligo giuridico in capo alla Asl di provvedere alla cattura dell’animale randagio a integrare la colpa rispetto a un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo del tutto essere impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento nel territorio, a meno che, ma non è il caso in questione, l’ente preposto abbia colpevolmente omesso di attivarsi per la cattura nonostante specifiche e ripetute segnalazioni della presenza abituale dell’animale”. Attutita anche la responsabilità in capo agli enti comunali.   

Secondo il tribunale civile che si è espresso su questo caso, infatti, “l’esistenza di un obbligo giuridico alla costruzione e gestione dei canili sanitari per l’accoglienza dei cani randagi, in capo al Comune, resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, in quanto non comporta l’obbligo dell’attività di recupero, ma solo quella di accoglienza”. Il Comune quindi, in buona sostanza, non avendo un obbligo di recupero dei cani, è sprovvisto di legittimazione passiva in questa fattispecie di responsabilità civile. Ma il ragionamento del giudice arriva anche ad evidenziare che le circostanze del sinistro, avvenuto su strada extraurbana che “taglia” campagne e fondi privati, comportano un allargamento dell’alveo del principio di autoresponsabilità dell’utente della strada, che ha l’onere di adeguare la propria condotta di guida, e la velocità, alle concrete caratteristiche spazio-temporali del luogo, in modo da poter tempestivamente evitare l’impatto con animali randagi o selvatici. Il cittadino è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite.

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