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Giustizia amministrativa / Salve

Aggiudicazione della bonifica della discarica: respinta istanza cautelare

Il sito si trova in località Spiggiani, nel territorio di Salve. La parte ricorrente contesta la legittimità della graduatoria per la quale risulta al secondo posto

SALVE - La Sezione Terza del Tar Puglia, sede di Lecce, ha respinto l'istanza di sospensione cautelare degli atti relativi all'aggiudicazione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica di località Spiggiani, nel territorio di Salve. La richiesta era stata avanzata da Rei srl, seconda classificata nella gara, controparti l'ente locale e la Ats Consulting srl, rappresentata dall'avvocato Gianluigi Manelli e mandataria dell'associazione temporanea di imprese al primo posto. 

L'importo dell'appalto in questione è di circa 4 milioni di euro. I giudici leccesi - presidente Enrico D'Arpe, estensore Anna Abbate - hanno trattato la vicenda nella camera di consiglio del 26 ottobre e hanno decretato che il ricorso non sembra sostenuto dal “fumus bonis iuris”, cioè dalla sussistenza delle condizioni che giustificherebbero l'accoglimento della richiesta di misura cautelare. A una sommaria analisi del caso, infatti, la graduatoria scaturita dal lavoro della commissione di gara sarebbe legittima. 

Due i principali motivi di contestazione: il primo riguarda il possesso di una certificazione Iso (N 45001) da parte solo dell'impresa mandataria. I giudici hanno chiarito che non si trattava di un requisito di partecipazione, ma di un criterio per l'attribuzione del punteggio che, essendo frazionabile secondo il disciplinare di gara, è risultato correttamente asseganto nella misura di 0,5 punti. Il secondo motivo riguarda l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, classe B (lavori fino a 9 milioni di euro): posto che una delle imprese dell'Ati è iscritta alla classe C (fino a 2 milioni di euro), mentre l'altra alla classe D (fino a 1,5 milioni di euro), secondo la parte ricorrente sarebbe stato così violato un requisito prescritto a pena di esclusione. Per il Tar, invece, sulla base dell'orientamento prevalente della giurisprudenza e secondo le regole della procedura di gara (lex specialis) che non escludeva il cumulo per le classi, appare soddisfatto il requisito fondamentale per la partecipazione essendo comunque entrambe iscritte all'albro. I giudici nell'ordinanza fanno riferimento anche a una delibera del 2017 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione e a un chiarimento reso dal Comune di Salve (stazione appaltante).

L'avvocato Manelli ha commentato con soddisfazione la pronuncia, sottolineando anche l'importanza degli appalti per la bonifica di siti inquinati, come le discariche, che devono essere ripristinati il prima possibile anche per compensare i sacrifici cui sono state costrette le comunità interessate.

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