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Anche in appello respinto il ricorso di Mazzotta: era contestato l’esito del voto

Superato per una differenza di 78 voti da Giovanni Erroi, attuale sindaco di Carmiano, l'ex primo cittadino aveva messo in dubbio la legittimità delle amministrative del 2021

ROMA – La Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Giancarlo Mazzotta e altri 14, tutti rappresentati in giudizio da Saverio Sticchi Damiani, su alcuni aspetti delle elezioni amministrative del 2021 a Carmiano che hanno sancito la vittoria di Giovanni Erroi e della sua lista “#La matita partecipiAmo”.

I giudici di appello hanno sancito la legittimità della procedura elettorale nel suo complesso, confermando la sentenza del Tar Puglia (sede di Lecce) di cui i ricorrenti chiedevano la dichiarazione di nullità per difetto assoluto di motivazione con remissione al giudice di primo grado. Il sindaco Erroi e i consiglieri eletti sono stati difesi dall’avvocato Adriano Tolomeo.

La tesi principale del ricorso era che le irregolarità riscontrate in tre sezioni – mancata corrispondenza tra schede scrutinate e numero dei votanti e mancata corrispondenza tra le schede autenticate e la somma di quelle scrutinate e quelle non utilizzate – fossero il sintomo di una sostanziale illegittimità delle operazioni elettorali. Per vederci più chiaro, il Tar aveva disposto degli accertamenti da parte degli uffici della prefettura i cui esiti avevano poi di fatto confermato quanto dichiarato nei verbali dai presidenti di seggio, salvo due difformità: il computo di una scheda nulla in meno di quelle dichiarate, in una sezione, e di una scheda in meno di quelle autenticate in un’altra.

Fatta questa verifica, la difesa di Mazzotta aveva proposto dei motivi aggiuntivi prospettando l’ipotesi che il voto fosse stato inquinato dal fenomeno della cosiddetta scheda ballerina. Nella sentenza i giudici leccesi avevano spiegato, rispetto a quest’ultimo punto, che non emergeva in alcun modo un quadro solido di indizi e che comunque quel motivo sarebbe stato da considerare inammissibile in quanto completamente slegato da quello del ricorso (di cui può essere solo una esplicitazione e una puntualizzazione).

Più in generale il Tar aveva stabilito che la differenza tra i due candidati – 78 i voti di differenza a favore di Erroi – non poteva essere messa in discussione dalla presenza di un paio di anomalie.

Nell’appello al Consiglio di Stato, però, i ricorrenti avevano puntato anche sul fatto che nella sentenza di primo grado, comunque, si dava conto della trasmissione degli atti alla procura della Repubblica perché si accertasse se, nella sottoscrizione dei verbali poi risultati viziati da quelle anomalie, si fosse materializzata qualche ipotesi di reato (falsità ideologia commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici).

I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il rinvio all’ambito penale non significa implicito riconoscimento del fatto che si sia verificato un meccanismo così complesso come quello della scheda ballerina. Nella sentenza gli appellanti sono stati condannati a sostenere, oltre alla spese di giudizio, anche un rimborso per il Comune di Carmiano di 5mila euro.

Consulta la sentenza di appello

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