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Approfondire il nuovo codice: protezione civile, sindaci e volontari a raccolta

S’è svolto sabato scorso, 1 settembre, a Bagnolo del Salento, il Convegno nazionale. Tutte le novità illustrate dai relatori

LECCE – S’è svolto sabato scorso, 1 settembre, a Bagnolo del Salento, il Convegno nazionale per spiegare agli oltre 50 sindaci e 300 volontari il nuovo Codice di Protezione civile. Il focus, incentrato sul ruolo del volontariato in base al nuovo impianto normativo.

“Il Codice, in continuità con la legge del 192 che istitutiva il Servizio nazionale della protezione civile - ha spiegato nel suo intervento Roberto Bruno Mario Giarola, direttore dell’Ufficio I del Dipartimento della Protezione civile nazionale - delinea le competenze del prefetto all'insegna del decentramento, in raccordo operativo con il Dipartimento della Protezione civile nazionale, gli enti locali e le Regioni”.

Un appello è stato rivolto ai sindaci per un confronto sullo stato di avanzamento dei piani comunali di emergenza e sulla organizzazione delle strutture locali a servizio delle attività di protezione civile.

La giornata è stata fondamentale per fare il punto sui cambiamenti introdotti dalla norma e per segnare il punto di partenza del percorso formativo e di partecipazione in materia, con il coinvolgimento delle istituzioni e dei volontari di Protezione civile che del territorio. Torna a ricoprire un ruolo centrale la pianificazione, attività demandata alla componente istituzionale, che dovrà essere svolta con la partecipazione di tutte le strutture operative del sistema di protezione civile. I Comuni restano responsabili della pianificazione a livello comunale, ma ad essi si aggiunge la Regione, che ha il compito di definire gli ambiti territoriali ottimali nel rispetto delle peculiarità dei diversi territori.

Rilevanti le novità per quanto riguarda il volontariato organizzato e per quella tipologia di volontariato non organizzato e occasionale fatto dai cittadini che si attrezzano e intervengono consapevolmente nell'ambito personale, familiare o di prossimità in caso di specifici eventi calamitosi.

Pur riconoscendo che la partecipazione del volontariato di protezione civile alla vita delle comunità locali è una risorsa preziosa, soprattutto in piccole realtà, si è sottolineato come debba avvenire nella chiarezza dei ruoli e nel rispetto della legge. Questo affinché le attività poste in essere dai volontari avvengano in modo sicuro per loro stessi e per i cittadini.

In relazione alla partecipazione di volontari a eventi di rilevante impatto locale, si è ripercorso il quadro normativo a partire dalla Direttiva del Dipartimento nazionale concernente gli indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile del 1 novembre 2012, alla quale si sono affiancate la recente circolare del Ministero dell’interno del 18 luglio e, da ultimo, la circolare Dpc del 6 agosto con successivi chiarimenti del Ministero dell’Interno del 14 agosto.

Si evince dunque che il singolo volontario appartenente a un’associazione di Protezione  civile  regolarmente  iscritta  negli  elenchi  territoriali  (o  nazionali)  possa essere  impiegato  in  qualità  di  operatore  di sicurezza, al fine di supportare l’organizzazione e gli agenti di Polizia locale all’interno dell’area di manifestazione, ma ad alcune condizioni: che sia formato e qualificato e che, avvalendosi di idonei abiti, non esibisca loghi o stemmi che lo colleghino al volontariato di protezione civile.

Fanno eccezione le manifestazioni di rilevante impatto locale per le quali è prevista una pianificazione puntuale attraverso la redazione di appositi piani di emergenza ed evacuazione, l’attivazione di Centri operativi e il coinvolgimento di tutte le strutture preposte per la pianificazione e gestione dell’evento (Prefettura, Questura, Regione). In tal caso, il volontario può operare come struttura operativa del servizio di Protezione civile e dunque utilizzare stemmi e fregi riconducibili a tale servizio, ma limitatamente alle sole attività di assistenza alla popolazione e supporto organizzativo all’interno della struttura di coordinamento attivata dall’amministrazione comunale.

In nessun caso è consentito al volontario di svolgere attività di vigilanza e osservazione degli accessi (come specificato dalla circolare Dpc numero 45427 del 6 agosto 2018), servizi di polizia stradale e di regolazione del traffico veicolare (sul punto, come specificato dal codice della strada, articolo 11, costituiscono servizi di polizia stradale la tutela e il controllo sull'uso della strada).

L’iniziativa pilota nella realtà leccese è stata promossa dal Comune di Bagnolo del Salento e dal Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile della provincia di Lecce, con la collaborazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile della sezione   Protezione   civile   della   Regione   Puglia,   e   con   il    patrocinio   della   Provincia   di   Lecce   e   dell’Unione   dei   Comuni dell’entroterra idruntino.

Hanno partecipato in qualità di relatori: Ruggiero Mennea (presidente del Comitato regionale Protezione civile); Roberto Giarola (direttore dell’Ufficio I volontario e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della Protezione civile); Claudio Sergi (viceprefetto, in rappresentanza di del prefetto di Lecce); Sonia Mariano (sindaco di Bagnolo del Salento); il responsabile del Centro operativo regionale della sezione Protezione civile della Regione Puglia, Raffaele Celeste; il responsabile volontariato della sezione Protezione civile della Regione, Antonio Augurio; Salvatore Bisanti, presidente del Coordinamento delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di Protezione civile di Lecce.

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