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Mercoledì, 24 Aprile 2024
La battaglia delle multe / Trepuzzi

Autovelox di Trepuzzi e Cavallino, annullati altri verbali da parte del giudice di pace

Rese note le ultime sentenze che hanno accolto i ricorsi degli automobilisti incappati nelle sanzioni legate ai rilevamenti delle apparecchiature fisse di controllo sulle statali. “Le postazioni devono essere segnalate e ben visibili”

LECCE - Prosegue senza limite di continuità la battaglia a colpi di ricorsi contro le contravvenzioni elevate mediante le apparecchiature autovelox a postazione fissa sulle strade statali leccesi per il presunto superamento dei limiti di velocità. Con sentenze che il più delle volte accolgono le doglianze degli automobilisti, ma che in altri casi legittimano i verbali elevati dalle polizie locali.

Una disputa giudiziaria a colpi di carte bollate che oggi da contezza delle ultime sentenze, in ordine di tempo, che sono state rese dal giudice di pace di Lecce e che hanno annullato altri verbali di contestazione elevati dai comandi di polizia locale dei Comuni di Trepuzzi e Cavallino, nei territori in cui ricadono le apparecchiature installate nei mesi scorsi, per eccessi di velocità. In tutte le circostanze all’automobilista erano state contestate alcune condotte non conformi al codice della strada.

I cittadini “multati” hanno deciso di presentare ricorso al giudice di pace, assistiti nei rispettivi giudizi dall’avvocato Giulio Serafino, muovendo numerose censure che alla fine hanno portato all’accoglimento della richiesta e all’annullamento del verbale.

Nello specifico per quel che riguarda il tratto di strada della statale 613 Brindisi-Lecce, su cui insiste l’autovelox predisposto dal Comune di Trepuzzi, il giudice di Pace, Raffaele  Carluccio, ha ritenuto meritevoli di accoglimento i rilievi critici proposti dal legale ed, in particolare, ha richiamato la previsione normativa che dispone come “gli automobilisti devono sia essere informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotto di guida e preavvertirli del possibile accertamento, sia essere posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità, onde averne contezza del tempo e del luogo della rilevazione stessa”.

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Per questo, aderendo anche ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, le postazioni devono essere oltre che segnalate, anche ben visibili.“Trattasi di due requisiti distinti ed autonomi che devono essere soddisfatti ai fini della legittimità dell’accertamento della velocità”, ha sottolineato nella sentenza il giudice di pace leccese.

Dello stesso tenore la sentenza immediatamente successiva, resa dal giudice di pace Cosimo Rochira, e che ha riguardato, stavolta, la strada statale 16, nel territorio di Cavallino. Anche in questo caso, come reso noto sempre dall’avvocato Serafino, è stata rilevata la illegittimità del verbale, tra i vari motivi, anche in ragione di una “inidonea segnalazione dello strumento di rilevazione”.

Nel corso dei vari processi, invece, “nessuna prova è stata fornita dall’ente comunale circa il fatto che in entrambe le circostanze la postazione fosse stata ben visibile da parte del ricorrente” evidenzia ancora il legale. Di conseguenza, condividendo le argomentazioni difensive i giudici hanno provveduto ad annullare le multe.

“Ancora una volta siamo in presenza di due pronunce utili a ribadire tutti quelli che sono gli obblighi imposti agli organi accertatori posti a tutela dei diritti degli automobilisti” commenta l’avvocato Giulio Serafino, “i Comuni infatti non solo devono osservare rigidi criteri volti all’accertamento effettivo della velocità, ma devono anche provare in giudizio la correttezza dell’iter sanzionatorio. In difetto di siffatta prova il giudice di pace ha ritenuto non attendibili gli accertamenti effettuato dai vigili e, di conseguenza, ha proceduto all’annullamento dei verbali”.

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