rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Attualità

Da balcone a loggia: la compatibilità paesaggistica non si esclude a priori

La sezione prima del Tar ha accolto il ricorso di un cittadino contro un provvedimento del Comune di Porto Cesareo fondato sul parere vincolante della Soprintendenza che ravvedeva un aumento di superficie utile

LECCE - Non tutte le opere edilizie, come logge e balconi, hanno un impatto automatico sul paesaggio. Lo ha stabilito la sezione prima del Tar Puglia, sede di Lecce, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Adriano Tolomeo per conto di un privato cittadino proprietario di un immobile a Torre Lapillo (Porto Cesareo), in zona tipizzata B1. 

Ultimato allo stato rustico nel 2012, l'immobile era stato realizzato con alcune difformità rispetto ai titoli edilizi e per questo motivo il proprietario aveva chiesto nel 2019 la sanatoria e l'accertamento di conformità paesaggistica. L'Ufficio Urbanistica e Suap del Comune aveva successivamente concesso parere favorevole e così anche la Commissione locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni Union 3. Diversamente la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto si limitava a ritenere compatibili i lavori di ispessimento delle pareti con cappotto termico e non anche la trasformazione dei balconi in logge con la quale si sarebbe determinato un aumento della superficie utile.

Sulla base di questo parere - vincolante - il responsabile dell'Ufficio Paesaggio del Comune, pur citando la conformità rispetto alle prescrizioni urbanistiche, aveva nel mese di settembre 2020 limitato l'autorizzazione paesaggistica a quanto ammesso dalla Soprintendenza.

Inoltre con una Scia presentata a ottobre il proprietario comunicava di voler fare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di ristrutturazione (completamento impianto idrico e sanitario, realizzazione impianto elettrico e di climatizzazione) specificando che  gli impianti non avrebbero interessato le opere oggetto di istanza di sanatoria. Pochi giorni dopo lo stesso responsabile del settore Urbanistica e Suap aveva vietato l'esecuzione dei lavori in ragione della situazione che si era intanto cristallizzata. Da qui il ricorso.

I giudici del Tar - presidente Antonio Pasca, estensore Ettore Manca, referendario Silvio Giancaspro - hanno condiviso l'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui le nozioni di superficie utile e volume tecnico non possono avere valenza diversa a seconda che ci si muova in ambito urbanistico oppure paesaggistico (2014). Secondo le norme di ambito urbanistico ed edilizio, infatti, le logge rientrano nella categoria di superfici accessorie, non di superfici utili.  Insomma, non tutte le variazioni comporterebbero una alterazione significativa sul paesaggio: quel che va fatto, ha stabilito il Tar - ricordando il potere/dovere della pubblica amministrazione di riformulare le proprie decisioni - è una valutazione caso per caso tra l'opera per cui si chiede la compatibilità e il contesto paesaggistico oggetto di tutela (2016). 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Da balcone a loggia: la compatibilità paesaggistica non si esclude a priori

LeccePrima è in caricamento