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Martedì, 23 Aprile 2024
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Lidi e proroghe. Pietro Quinto: “Comuni attendano delucidazioni dal Governo”

Il legale è intervenuto come consulente esterno nella Commissione di Controllo che sta analizzando la proroga triennale disposta dalla giunta Salvemini. “Utile un atteggiamento soprassessorio in attesa di chiarimenti legislativi e giurisprudenziali”

LECCE - Continuano i bisticci interpretativi e le valutazioni sulla recente sentenza della prima sezione del Tar di Lecce che ripristina la proroga delle concessioni demaniali degli stabilimenti sino al 2033 specificando come la norma nazionale può essere disapplicata solo dai giudici e non dai Comuni anche se illegittima o in contrasto con i dettami della comunità europea.

Dopo il caso dei lidi di Leuca (Lido Azzurro e Samarinda) e dei relativi ricorsi la questione si è riverberata anche sul caso inerente il litorale di Lecce dove la recente delibera della giunta del sindaco Carlo Salvemini ha concesso una proroga su base triennale del diritto alla concessione demaniale per gli imprenditori balneari.

La questione è stata al centro della riunione della Commissione di Controllo convocata dal presidente Giorgio Pala per un approfondimento della dibattuta questione della proroga delle concessioni demaniali marittime per uso turistico. La commissione di garanzia infatti su input del presidente Pala ha iniziato un ciclo di incontri per analizzare le criticità emerse in seguito alla delibera che è stata criticata dagli imprenditori e dai rispettivi sindacati di categoria. Tanto i rappresentanti di Sib e Ferderbalenari, quanto i loro legali sono già stati chiamati in audizione nei lavori della commissione dei giorni scorsi.

Alla riunione di questa mattina invece è stato invitato l’avvocato Pietro Quinto, amministrativista e studioso della materia, in qualità di consulente esterno. Nella sua relazione il legale  ha evidenziato la confusione legislativa sul tema delle proroghe e la mancanza nel legislatore di una linea coerente con i principi di derivazione europea che hanno dato luogo alla sentenza della Corte di Giustizia nel 2016 circa la illegittimità delle proroghe automatiche per contrasto con la direttiva Bolkestein e l’articolo 49 del Trattato.

quinto-3-3Si ripropone dunque il problema per i Comuni di adottare politiche coerenti e conformi alla legge sulle istanze di proroga. L’avvocato Quinto ha richiamato proprio la recente sentenza del Tar di Lecce, in linea con le dichiarazioni rese in questi giorni dal presidente Antonio Pasca, che ha stigmatizzato l’assenza del Governo e del legislatore per una riforma organica della materia. Il legale ha ricordato che la sentenza del Tribunale amministrativo, nel confermare la illegittimità delle disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2018 circa le proroghe amministrative sino al 2033, ha però sancito che la disapplicazione di tali disposizioni non può essere rimessa al funzionario comunale, bensì al giudice.

“Si tratta di una sentenza che affronta pragmaticamente un particolare profilo sull’obbligo di disapplicazione delle norme statali confliggenti con i principi europei, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione penale” spiega Pietro Quinto, “la sentenza del Tar è di certo innovativa, come tale dovrà essere sottoposta al vaglio del giudice d’appello, che si è espresso in senso contrario, unitamente alla Corte di Giustizia. Nelle more si pone il problema dell’atteggiamento dei Comuni che dovrebbero applicare una legge pacificamente illegittima”.

“Non potendo il funzionario disapplicare la normativa, come affermato dal Tar” suggerisce Quinto, “sarebbe utile adottare un atteggiamento soprassessorio in attesa di un chiarimento a livello legislativo e giurisprudenziale”. Una posizione attendista che d’altro canto, secondo il legale, non metterebbe a rischio nemmeno le legittime aspirazioni e aspettative degli imprenditori in quanto il recente decreto “Rilancio” contiene una specifica disposizione (articolo 182), che tutela gli attuali concessionari perché fa divieto ai Comuni di pretendere il rilascio delle aree e addirittura di dare seguito alle procedure concorsuali.

“In ogni caso non è più rinviabile una riforma organica del settore” conclude l’avvocato Quinto, “che, sola, può giustificare provvedimenti interinali di proroga, ma, soprattutto, può garantire agli operatori del settore certezze e non esporli ad interventi della magistratura penale, che, da tempo, ha disapplicato le leggi di proroga automatica, disponendo il sequestro degli stabilimenti per occupazione abusiva del demanio”.

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