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Interessata tutta la Puglia

Case funerarie nei centri abitati, dal Tar di Lecce via libera alle strutture

La recente sentenza dopo un ricorso che aveva bloccato l’attività di un imprenditore di Grottaglie che aveva realizzato un immobile per il commiato. Legittimata la normativa varata dalla Regione che consente ai Comuni di approvarne la costruzione

LECCE - Le case funerarie possono essere autorizzate dai Comuni e realizzate da privati, abilitati allo svolgimento dell'attività funebre, anche nei centri abitati essendo un’attività distinta rispetto a quella cimiteriale per la quale rimane la necessità di mantenere la fascia di rispetto. E’ quanto hanno stabilito con una recente sentenza i giudici della prima sezione del Tar di Lecce, che dopo aver concesso in fase cautelare la sospensiva, hanno poi respinto il ricorso presentato da alcuni abitanti di Grottaglie, che si opponevano all’attività della casa funeraria realizzata in un quartiere della cittadina tarantina.

La vicenda ha una valenza su scala regionale e provinciale in quanto il pronunciamento dei giudici amministrativi leccesi conferma anche la validità della legge varata nel luglio del 2020 dalla Regione Puglia in materia di attività funeraria sulla cui legittimità si era espressa anche la Corte Costituzionale.

Sempre nel 2020 infatti la presidenza del Consiglio dei ministri aveva impugnato la normativa regionale ritenendola costituzionalmente illegittima. Ma la Corte Costituzionale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata ritenendo che la Regione Puglia avesse invece normato correttamente la materia (prevedendo come nel caso specifico la possibilità per i Comuni di approvare la costruzione di case funerarie o strutture per il commiato anche nei centri abitati) essendoci una netta distinzione tra attività funeraria e attività cimiteriale: quest'ultima deve mantenere invece una fascia di rispetto dai centri abitati.

Accadeva dunque che nel 2021 veniva proposto un ricorso innanzi al Tar di Lecce mirato alla chiusura, previa sospensiva, di una struttura di Grottaglie da adibire a casa funeraria (all'epoca del ricorso già operativa) i cui lavori erano cominciati nel 2017. Il ricorso era stato proposto dal vicinato ritenendo che l'attività funeraria fosse assimilabile a quella cimiteriale e dunque non esercitabile in un centro abitato.

I titolari dell’attività funebre si costituivano quindi in giudizio per respingere il ricorso spiegando le proprie motivazioni (tra le altre la tardività della presentazione del ricorso stesso, con i legali Marco Candido, Mauro Paladini e Alessandro Candido. Il Tar di Lecce accoglieva la richiesta di sospensiva cautelare dell'attività della casa funeraria ritenendo che arrecasse un pregiudizio ai vicini ricorrenti. Tale provvedimento di sospensiva veniva subito impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato che accoglieva la richiesta dei legali dell’imprenditore consentendo la riapertura della struttura almeno sino al pronunciamento di merito sul ricorso da parte del Tar.

A seguito dell'udienza di merito i giudici del Tar leccese respingevano definitivamente il ricorso, con la sentenza del 2 marzo scorso, stabilendo la definitiva e legittima riapertura della struttura funeraria.

“Finisce così quello che comprensibilmente è stato un calvario per il titolare dell’impresa e per sua moglie, giovani proprietari di una struttura, all'avanguardia come poche nella regione” commentano i legali, “per la quale, dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni da parte delle autorità competenti, hanno investito tutti i risparmi di una vita. E' evidente come anche la Regione Puglia stia facendo dei passi in avanti in una materia nei confronti della quale il legislatore nazionale non ha mai prestato la giusta attenzione”. 

      

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