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Sabato, 20 Aprile 2024
Attualità Castrignano del Capo

Case in zone agricole, il Tar chiarisce: “Edificabili anche senza conduzione del fondo”

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di un cittadino di Castrignano del Capo a cui il Comune aveva prima concesso e poi revocato i permessi edilizi contestando il mancato possesso del requisito oggettivo

CASTRIGNANO DEL CAPO - Nella zona agricola E1 nel territorio di Castrignano del Capo si possono costruire case residenziali, a titolo oneroso, senza che ci sia più bisogno del cosiddetto requisito oggettivo, ossia a prescindere dall’esistenza di un collegamento dell’edificio con lo sfruttamento o la conduzione agricola del fondo.

E’ quanto ha chiarito la recente sentenza della prima sezione del Tar di Lecce, presidente Antonio Pasca, che accogliendo il ricorso di un cittadino che si era visto revocare, da parte del Comune, in autotutela, il permesso a costruire precedentemente assegnato, ha di fatto censurato l’operato dell’ufficio tecnico di Castrignano del Capo in tema di edificazione nelle zone agricole.        

Prendendo le mosse da una sentenza della Corte di Cassazione, riguardante il Comune di Castrignano del Capo, l’ufficio tecnico comunale in questi ultimi anni ha infatti sovvertito la sua precedente ed annosa prassi applicativa, maturando il convincimento che l’articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione del locale Programma di fabbricazione consenta l’edificazione di edifici residenziali a titolo oneroso in zona agricola E1 solo "qualora sia dimostrato l’oggettivo collegamento con lo sfruttamento agricolo del fondo”, ossia il possesso del cosiddetto requisito oggettivo.

Il mutato orientamento dell’ufficio circa l’interpretazione da dare all’articolo 27 ha di fatto costretto, quanti volessero edificare a titolo oneroso in questi ultimi anni, a commissionare e produrre apposite e costose relazioni tecnico-agronomiche per poter provare l’esistenza, sul piano oggettivo, di un nesso funzionale e di un rapporto proporzionato tra volumi da costruirsi e quantità-qualità delle colture praticate sul fondo.

Tale interpretazione ha di fatto reso assai più difficoltosa, talvolta impossibile, per i cittadini l’edificazione onerosa in zona agricola, anche quando l’intervento proposto risultava assolutamente conforme per il resto allo strumento urbanistico comunale, portando paradossalmente in alcuni casi addirittura all’annullamento in autotutela di permessi di costruire già rilasciati dal medesimo ufficio comunale.

Uno di questi provvedimenti di annullamento in autotutela dei titoli edilizi già rilasciati ha riguardato il ricorrente in questione che nell’ottobre del 2019 era stato autorizzato ad edificare, a titolo oneroso, una piccola abitazione in zona E1, in località Mattara. Ma ad appena otto mesi di distanza, con provvedimento del giugno del 2020, il Comune aveva poi annullato il permesso di costruire non rilevando una sorta di assenza, non meglio specificata, del requisito oggettivo.

Contro quel provvedimento è stata quindi presentata la relativa impugnazione d’innanzi al Tar, con l'avvocato Alessandro De Matteis, che ha sostenuto, in breve che, contrariamente a quanto  ritenuto dalla Cassazione penale e dall’ufficio tecnico, l’articolo 27 del Programma di fabbricazione di Castrignano del Capo prevede due distinte tipologie di intervento edilizio residenziale (costruzione al servizio dell’agricoltura, da una parte, e case padronali per residenza estiva unifamiliare dall’altra) e che solo per la prima, e non per la seconda, è richiesto il collegamento oggettivo dell’abitazione con lo sfruttamento agricolo del fondo.

La tesi è stata condivisa dal Tar con la sentenza, che rappresenta anche la prima pronuncia sul tema, e che in accoglimento del ricorso ha annullato la revoca del premesso di costuire. Dissentendo apertamente rispetto alla lettura data anche dalla Corte di Cassazione, i  giudici amministrativi  hanno fornito un’autorevole interpretazione dell’articolo 27 del Programma di fabbricazione fondata su argomenti letterali e logico-sistematici non rinvenendo tra l’altro elementi che valgano a codificare il divieto di edificare case padronali non correlate, oggettivamente o soggettivamente, alla conduzione del fondo.

“Non possiamo che essere soddisfatti per l’esito del giudizio” commenta l’avvocato De Matteis, “il Tar ha posto fine ad una prassi applicativa ingiustamente pregiudizievole per i cittadini e divergente dalla norma locale. L’interpretazione oggi autorevolmente fornita dal Tar Lecce fa si che da oggi nella zona agricola E1 di Castrignano si possa edificare, a titolo oneroso, non solo prescindendo dal requisito soggettivo, ossia dall’essere imprenditore agricolo, ma anche dal requisito oggettivo, ossia dalla necessità che l’abitazione sia giustificata dalla conduzione agricola del fondo e proporzionata alle sue necessità, ovviamente nell’imprescindibile rispetto di tutti gli indici e parametri edilizi ed urbanistici previsti dallo strumento urbanistico comunale vigente”.

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