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Sabato, 20 Aprile 2024
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Case mobili nell’ex Praia del Sud: “Giusta rimozione chiesta da Comune”

A dieci anni di distanza dall’avvio del contenzioso amministrativo accolto l’appello al Consiglio di Stato contro l’annullamento delle ordinanze di rimozione delle strutture

GALLIPOLI - Ancora un risvolto giurisdizionale a dieci anni di distanza dal contenzioso in atto tra il Comune di Gallipoli e l’ex società della Praia del Sud e relativo alla realizzazione di un insediamento turistico all’aperto e di una camping nella zona a sud della Baia Verde.

Dopo le condanne del tribunale penale e le revoche di autorizzazioni e recupero dei terreni al patrimonio comunale che si sono susseguite negli ultimi anni, restava in piedi, a livello amministrativo, anche un vecchio ricorso al Consiglio di Stato promosso dal Comune che aveva impugnato la sentenza del Tar del 2009 che aveva annullato i provvedimenti di sospensione del deposito e la successiva ordinanza di rimozione di 54 mini appartamenti mobili dall’area del camping in fase di realizzazione in quegli anni.

Con la sentenza depositata l’8 ottobre dalla seconda sezione del Consiglio di Stato è stato infatti definito che anche per le case mobili vige la necessità di richiedere e ottenere il relativo permesso a costruire come per le normali costruzioni. In questo modo, sul caso dell’ex camping della Praia del Sud, i giudici di Palazzo Spada, hanno riformulato anche la sentenza del Tar di Lecce del 2009 favorevole all’impresa turistica che aveva ottenuto l’annullamento dei provvedimenti di sospensione della Dia e delle ordinanze comunali che disponevano la sospensione dei lavori prima e la rimozione successivamente di 54 miniappartamenti mobili depositati nelle aree del camping proprio riferendosi ad una richiamata noma regionale che escludeva per le case mobili la necessità dei permessi edilizi.

Sentenza che era stata impugnata, nel 2010, nell’appello proposto dal Comune di Gallipoli tramite il legale Pietro Quinto, che ora è giunto a sentenza al Consiglio di Stato, al netto del lungo contenzioso anche in sede penale. Sentenza del Tar che è stata dunque ribaltata ritenendo in buona sostanza che “i 54 miniappartamenti oggetto del provvedimento repressivo” non sarebbero riconducibili alla previsione della disposizione regionale in base alla quale gli allestimenti mobili di pernottamento non necessitavano di rilascio di concessione edilizia.

A seguito della sentenza del Tribunale penale di Lecce (confermata in appello), che aveva ritenuto illegittimi i provvedimenti di proroga di validità della concessione edilizia rilasciata in origine, in quanto ritenuti emessi in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta che gravava sull’area, l’amministrazione comunale aveva tra l’altro già esercitato il potere di autotutela, finalizzato all’annullamento della concessione edilizia rilasciata alal società già nel 1990. Con l’ordinanza del 29 febbraio 2008 il Comune aveva quindi ordinato la sospensione dei successivi lavori intrapresi e consistenti nel deposito sull’area in proprietà di 54 miniappartamenti mobili, e nell’aprile sempre di quell’anno seguiva l’ordinanza di rimozione delle case mobili.

Dopo l’annullamento dei provvedimenti del Tar, ora la nuova legittimazione dell’operato del Comune. A conclusione del lungo contenzioso, il Consiglio di Stato, riformando la contraria sentenza del Tar, ed accogliendo il ricorso d’appello redatto dall’avvocato Pietro Quinto per conto del Comune, ha affermato il principio di diritto secondo cui per individuare la natura precaria di un’opera, si deve seguire “non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale”, per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili.

“Il discrimine tra chioschi meccanici poggiati sulle strade e le case mobili” chiarisce l’avvocato Quinto, “è la loro destinazione. Se soddisfano esigenze abitative, come, nel caso, di 54 mini appartamenti, non rilevano il carattere stagionale, le modalità costruttive o la possibilità di trasferimenti in altro sito, ma per la loro rilevanza urbanistica richiedono un formale permesso edilizio. Nella specie, si trattava di ben 54 case mobili, costituenti un vero e proprio nucleo abitativo e quindi incidenti sul territorio”.

“Il Consiglio di Stato ha altresì significativamente affermato che le Regioni non possono legiferare in contrasto con i principi della legge urbanistica e statale” conclude il legale, “la sentenza del Consiglio di Stato, per la sua rilevanza, avrà quindi effetti sull’intero territorio nazionale”. In linea più generale infatti sempre il Consiglio di Stato già con una sentenza del 2014 aveva chiarito che le opere aventi carattere stagionale, qualora siano orientate alla soddisfazione di interessi permanenti nel tempo, devono essere equiparate alle “nuove costruzioni” necessitando, di conseguenza, del permesso di costruire.

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