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Royalty indebita sui rifiuti, batosta da 8 milioni di euro sulla testa di Cavallino

La somma dovrà essere ripartita fra i 27 Comuni dell'ex Ato Le/1. Per il Tar, legittimo il provvedimento di esclusione della voce

LECCE – Batosta da 8 milioni di euro sul Comune di Cavallino. A tanto, grosso modo, ammonta la somma che dovrà restituire ai 27 Comuni che rientrano nell’ex Ato Le/1. Ovvero, quanto percepite a titolo di royalty per nove, lunghi, anni, dal 2010 ad oggi, nell’annosa vicenda che vede al centro l’impianto di smaltimento dei rifiuti.

A stabilirlo è stata la seconda sezione del Tar di Lecce (presidente Eleonora Di Santo, estensore Andrea Vitucci), respingendo il ricorso proposto dal Comune di Cavallino contro il provvedimento dell’Ager (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) che aveva annullato la quota di royalty prevista in tariffa, di 7,23 euro per ogni tonnellata di rifiuto conferita in questi anni presso l’impianto.

La royalty non prevista per i rifiuti

Nei fatti, il Tar ha riconosciuto che, in materia di rifiuti, le voci che possono concorrere a determinare la tariffa sono predeterminate per legge. Tra queste, non v’è quella relativa a una royalty in favore di un Comune che sia sede d’impianto.

I giudici amministrativi hanno riconosciuto che il principio della necessaria copertura dei costi vale non solo per il gestore, il quale ha diritto a ottenere tale copertura per l’esercizio dell’impianto, ma anche in favore dei Comuni che corrispondono le tariffe.  I quali, da parte loro, hanno diritto a essere gravati dei soli costi necessari per l’espletamento della prestazione.

Tra questi – ha chiarito il Tar – non v’è la possibilità di caricare sui Comuni che conferiscono una royalty in favore del Comune dove ha sede l’impianto, che già beneficia del ristoro ambientale. Quest’ultimo, infatti, è previsto dalla normativa vigente.

Legittimo il provvedimento dell’Ager

Legittimo, dunque, il provvedimento dell’Ager, che ha escluso la corresponsione di quella voce in favore del Comune di Cavallino alla luce del principio di riserva di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione, che impone che ogni voce tariffaria sia coperta da una previsione normativa. Il Comune di Cavallino, hanno sottolineato i giudici, dal canto suo, non ha fornito “alcuna plausibile giustificazione dei motivi per cui la royalty debba continuare ad essergli corrisposta, nemmeno da un punto di vista economico-finanziario collegato all’esercizio dell’impianto”.

E ora, in forza della sentenza, i 27 Comuni, hanno diritto a chiedere il rimborso delle somme. Il Tar ha oltretutto chiarito che il 30 novembre del 2010 è scaduta la convenzione in forza della quale veniva richiesta dal Comune quella royalty. E ha peraltro messo in dubbio che anche prima di quella data potesse essere percepita.

L’Ager era difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Luca Vergine e Marco Lancieri, in rappresentanza dell’Ager, i Comuni, fra cui il capoluogo, dagli avvocati Luigi Quinto, Angelo Vantaggiato, Domenico Mastrolia, Francesco Marchello, Roberto De Giuseppe, Nicola De Filippis e Laura Astuto.

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