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Riformata sentenza del Tar

Centri socio riabilitativi: il trasporto dei disabili spetta ad Asl

Sentenza del Consiglio di Stato: le strutture socio assistenziali accreditate che offrono anche attività di riabilitazione rientrano nell'ambito di competenza dell'azienda sanitaria. I Comuni devono concorrere alle spese fino al 60 percento

LECCE - Il trasporto dei disabili verso i centro socio-assistenziali diurni con attività riabilitative spetta all'azienda sanitaria competente per territorio, mentre i Comuni della zona devono concorrere alla copertura delle spese fino al 60 percento.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza della Sezione Terza (presidente Francesca Quadri) che ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Paolo Gaballo per conto della comunità "Capodarco Padre Gigi Movia”, che si trova nell'ambito social e Galatina-Nardò, e dei genitori di un ragazzo disabile che avevano assistito all'interruzione del servizio.

Asl Lecce, dopo averlo garantito per una decina di anni, aveva infatti deciso di sospendere il trasporto dal 10 maggio, salvo poi prorogarlo fino al 18 giugno e aveva affidato a un consorzio esterno esclusivamente il trasporto da e per i centri riabilitativi direttamente dipendenti dalla sanità pubblica o comunque accreditati. Ne era seguita una impugnazione davanti al Tar per lesioni dei Lea (livelli essenziali di assistenza) ma i giudici leccesi, con sentenza breve, avevano ratificato l'operato dell'azienda sanitaria specificando che il trasporto verso i centri diurni - negando che quello in questione avessa rilevanza per la riabilitazione - spetta unicamente alle amministrazioni comunali, trattandosi di servizi sociali e non sanitari.

Il provvedimento di primo grado è stato quindi contestato davanti al Consiglio di Stato che già a settembre aveva sospeso l'efficacia di quella sentenza ritenendo la determinazione di Asl tale "da produrre nella sfera giuridica degli appellanti, soggetti deboli, elementi di pregiudizio dotati degli attributi della gravità ed irreparabilità”. L'udienza nel merito si è tenuta il 27 gennaio. Ne è scaturita una sentenza che chiarisce la normativa regionale nella materia: la competenza sul trasporto dei soggetti disabili presso i centri socio-educativi e riabilitativi contrattualizzati, come quello in questione, spetta all'azienda sanitaria. 

I giudici romani hanno poi spiegato che Asl può intraprendere tutte le iniziative previste dalla legge per far sì che i Comuni concorrano alla copertura dei costi, ma che la loro inadempienza non può giustificare una interruzione del servizio. 

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