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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Chiosco “Jordan”, concessione e titoli ok. Il Comune: "Atto solo formale"

Dopo la sospensiva del luglio scorso anche nel giudizio di merito annullata la disposizione del Comune di Salve che aveva revocato i permessi alla struttura del litorale di Pescoluse. Pronta la replica: "Non può comunque riaprire"

SALVE - Dopo aver ottenuto la sospensiva dei provvedimenti nel luglio dello scorso anno anche nel giudizio di merito i titolari dello storico chiosco “Jordan”, che insiste sul litorale di Pescoluse, blindano la concessione demaniale marittima (sulla quale avevano già avanzato istanza di vidimazione per la proroga già rilasciata dal Comune di Salve ad altri concessionari) ed il permesso di costruire precedentemente revocati dall’amministrazione comunale.

Si è infatti conclusa, in primo grado ed a favore del concessionario privato, la contesa giudiziaria tra il Comune di Salve ed il titolare dello storico chiosco che dal 1998 occupa lo spazio, a ridosso del litorale della marina di Pescoluse, denominato Slargo delle Rose.

Con la sentenza pubblicata oggi e a seguito della camera di consiglio del 24 marzo scorso , la prima sezione del Tar di Lecce, presieduta da Antonio Pasca, ha accolto il ricorso promosso dal proprietario della nota attività commerciale che invocava l’illegittimità del provvedimento di revoca della concessione demaniale marittima e del titolo edilizio, rilasciati in suo favore nel 2018. La decisione della revoca era stata  assunta dagli uffici comunali a seguito dei controlli dello scorso anno disposti su input della procura e della prefettura e legati al mantenimento delle strutture sull’arenile rispetto ai titoli concessori stagionali.

I fatti legati al chiosco “Jordan” risalgono al giugno dello scorso anno quando il Comune di Salve con appositi provvedimenti dirigenziali ha dapprima sospeso e, successivamente, revocato il titolo concessorio e quello edilizio. Provvedimento contro il quale il titolare della nota attività commerciale ha promosso, per il tramite dei suoi legali, gli avvocati Cosimo Gabriele Rosafio e Francesco Paolo Maggiore, ricorso innanzi al Tar di Lecce. E solo l’adozione di un decreto cautelare monocratico, emesso il 29 luglio dai giudici amministrativi, aveva scongiurato la chiusura del chiosco nel culmine della stagione turistico-balneare.

Nella discussione di merito sono state accolte, quindi, le tesi difensive avanzate dai legali del concessionario, i quali hanno sostenuto sin da principio l’illegittimità del provvedimento di revoca  adottato dal Comune, poiché successivo allo spirare del termine di diciotto mesi concesso dalla norma per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, riformata a seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta Legge Madia.

“Sono fondate e meritano di essere accolte le doglianze con cui parte ricorrente ha denunciato che l’amministrazione comunale ha esercitato il potere di annullamento in violazione del termine di diciotto mesi di cui alla legge 241/1990” si legge nella motivazione della sentenza, “dal momento che la concessione demaniale e il permesso di costruire sono stati rilasciati rispettivamente nel maggio del 2018, nel mentre la determinazione impugnata è stata adottata soltanto in data 13 luglio 2020, senza che siano state accertate, e comunque allegate, le circostanze di cui al successivo comma 2 bis, che in via eccezionale consentono l’esercizio del potere di secondo grado nonostante la scadenza del detto termine. Di qui l’illegittimità della determinazione dirigenziale numero 63 del 13 luglio 2020 che pertanto merita di essere annullata”.

Il Comune: "Il chiosco non può comunque riaprire"

Per il Comune di Salve, però, rappresentato dall'avvocato Sergio De Giorgi, la sentenza non sposta di molto la questione. "Se il Tar ha accolto il solo motivo dell'illegittimo esercizio dell'autotutela oltre il termine di 18 mesi dal rilascio del permesso di costruire e della concessione demaniale - spiega il legale -, la sentenza chiarisce però che i motivi di annullamento dei titoli autorizzativi erano comunque validi".

"Nel frattempo, come noto anche al Tar, la concessione demaniale era già scaduta il 31 dicembre 2020 ed il Comune di Salve ha negato qualsiasi proroga o rinnovo. Per questo il Tar ha qualificato come meramente formale l'accoglimento del ricorso, non potendo l'accoglimento produrre effetti concreti, ed ha infatti disatteso la richiesta di risarcimento del danno pure avanzata dal ricorrente ed ha compensato le spese di giudizio. Con questa sentenza, quindi - conclude - , il Chiosco Jordan non potrà riaprire".

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