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Martedì, 19 Marzo 2024
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Concessioni balneari: invalidi il rilascio senza gara e le proroghe

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, esaminando un caso relativo a Porto Cesareo, la diretta applicabilità della direttiva in materia di servizi e dei pronunciamenti della Corte di Giustizia

LECCE - La direttiva europea Bolkestein è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano: in altre parole è necessario procedere con gare di evidenza pubblica anche per il rilascio delle concessioni demaniali, né può essere ritenuto ammissibile il regime delle proroghe di quelle in scadenza (equiparato a un rinnovo automatico in violazione della libera concorrenza). Lo ha ribadito - perché non è certo la prima volta che avviene - il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) relativamente a un caso che riguarda Porto Cesareo: la sentenza (numero 1416 del 2021) è stata pubblicata nei giorni scorsi.

La questione è perennemente all'ordine del giorno nell'agenda italiana: non c'è stato governo, fino a oggi, che non abbia deciso di accordare la proroga ai gestori degli stabilimenti balneari (l'ultimo termine è fissato addirittura al 2033), sebbene la giurisprudenza, in maniera decisamente prevalente, si sia pronunciata più volte a favore dell'invalidità di qualsiasi norma, nazionale o regionale, contraria al diritto dell'Unione Europea. Risale al 2016, del resto, una pronuncia della Corte di Giustizia (che ha efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri) per la quale l'articolo 12 della direttiva Bolkenstein (servizi nel mercato comune) "osta ad una misura nazionale che preveda l’automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti". 

Il caso di Porto Cesareo

La sentenza arriva a valle dell'impugnazione di un privato del pronunciamento con cui il Tar Lecce aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione del Comune di Porto Cesareo di negare il rilascio di una concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo. L'ente è stato rappresentato in giudizio dall'avvocato Antonio Quinto. I giudici di Palazzo Spada hanno considerato corretto l'operato dell'amministrazione della città ionica che ha fondato il diniego alla richiesta nelle previsioni della legge regionale del 2015 e, dunque, nella necessità di un preventivo ricorso a una gara di evidenza pubblica, in coerenza con la legge regionale e con i principi comunitari. E questo al di là del fatto del contrasto della richiesta del provato con il Piano comunale delle coste (adottato, ma non approvato) che non prevedeva il rilascio di concessioni in quel tratto di litorale.

"Il principio affermato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato - ha commentato l'avvocato Quinto - assume una particolare valenza perché evidenzia l’applicabilità delle direttive europee in materia di concorrenza sia al rilascio delle nuove concessioni sia alle proroghe delle concessioni in essere, dichiarando espressamente che in tali fattispecie tutte le norme nazionali o regionale di segno contrario sono affette da invalidità. E’ in tale prospettiva che si pone, quindi, la loro disapplicazione per contrasto col diritto europeo. Principio, questo, reiteratamente sottolineato dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione penale".

La recente discussione

Appena il 12 febbraio, cioè pochi giorni prima la pubblicazione di questa sentenza, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato aveva respinto l'istanza di sospensione cautelare avanzata dal Comune di Castrignano del Capo relativamente alla decisione del Tar di annullare il ritiro (fatto in autotutela) della proroga di una concessione balneare, proroga in un primo momento concessa. I giudici non erano entrati nel merito della questione, rinviata all'udienza collegiale, ma si erano limitati a ravvisare l'inesistenza di un possibile danno irreparabile per il Comune tale da giustificare un intervento in via cautelare.

La più recente sentenza della Quarta Sezione va anche nella direzione contraria a quella intrapresa del presidente del Tar di Lecce, per il quale la direttiva in questione non sarebbe direttamente applicabile: interpretazione da cui discende, per esempio, che non può essere un funzionario comunale a negare la richiesta di una proroga, ma soltanto il giudice qualora venisse certificata la contarietà della norma nazionale (in questo caso contenuta nel Decreto Rilancio) al diritto dell'Unione Europea.

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