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Giovedì, 25 Aprile 2024
Sezione Prima del Tar / Ugento

Concessioni demaniali: incremento sostanziale del fronte mare impone la gara

Respinto il ricorso del titolare di uno stabilimento del litorale ugentino che aveva richiesto, trovando il diniego dell'amministrazione, una variazione della sagomatura senza aumento di superficie complessiva

LECCE – Pur nel rispetto della superficie originariamente assegnata, la richiesta di ridefinire i contorni di una concessione demaniale marittima implica la necessità di una gara di evidenza pubblica se la rimodulazione comporta, in concreto, un aumento sostanziale del fronte mare e cioè dell’arenile concesso.

Lo ha stabilito la Sezione Prima del Tar Puglia, sede di Lecce (presidente Antonio Pasca, estensore Ettore Manca) respingendo il ricorso del titolare di una concessione sul litorale di Ugento, in località Paduli, rappresentato in giudizio dall’avvocato Danilo Lorenzo, contro il diniego opposto dal Comune ugentino, difeso dall’avvocato Antonio Quinto.

L’istanza, formalizzata nell’aprile del 2019, prevedeva sostanzialmente la variazione della concessione da una sagomatura quadrata a una rettangolare, cosa che avrebbe comportato un incremento del fronte mare da 50 a 100 metri. Nel settembre gli uffici avevano opposto il diniego, ritenendo che si potesse configurare così una concessione diversa dalla precedente.

Va segnalato che analoga richiesta era stata presentata nel 2009, che nel 2013 era stato comunicato il diniego e un anno dopo era arrivata la sentenza del Tar che riconosceva la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale.

Tra il primo e il secondo ricorso è intervenuta la legge regionale del 2015 di cui il ricorrente ha contestato l’errata applicazione, riguardo all’articolo 8 “Concessioni di competenza comunale”, ma anche una sentenza del Consiglio di Stato del 2020 che aveva chiarito che lo strumento della gara a evidenza pubblica era necessario per le nuove concessioni e non per quelle in corso.

I giudici leccesi, nel respingere anche il secondo ricorso, hanno richiamato proprio un passaggio di quella pronuncia con cui si specifica che l’obbligatorietà della gara “può essere condivisa solo nella misura in cui sia stato accertato in concreto che la richiesta di ampliamento per le specifiche sue modalità ed estensione, anche con riferimento agli strumenti regionali e comunali di pianificazione, sia tale da integrare effettivamente una nuova concessione”.

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