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Disabile non accompagnato a scuola, l'Asl adesso deve risarcire i genitori

La Corte d'appello civile ha accolto l'istanza di una coppia. Si è sobbarcata costi notevoli per un intero anno scolastico

LECCE - La Corte d’appello del Tribunale civile di Lecce ha condannato l’Asl di Lecce al rimborso di una coppia di genitori di un ragazzo invalido al 100 per cento. Mamma e papà sono stati costretti a esborsi nel periodo in cui l’ente non ha garantito il servizio di trasporto dovuto per tutta la durata dell’anno scolastico. Costi rilevanti, per un’accompagnatrice e per gli spostamenti verso l’istituto scolastico.

Assistiti dall’avvocato Donato Maruccia, alla fine hanno deciso di intentare causa per il risarcimento dei danni patiti, in conseguenza di una condotta ritenuta discriminatoria ai sensi della legge 67/2006 che “promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità”. Fatto già riconosciuto con un’altra sentenza davanti al giudice del lavoro.

In primo grado, il Tribunale civile ha rigettato la domanda, ritenendola assorbita proprio nella richiesta già formulata nel procedimento intentato a nome del minore davanti alla sezione del Lavoro. Ma la vicenda è andata avanti e, secondo la Corte d’appello, sussiste un diritto autonomo ad agire da parte dei genitori per i danni causati dal comportamento dell’ente, se le condotte discriminatorie sono state confermate.

A tale proposito, i giudici osservano che l’Asl “non solo ha messo in una condizione di svantaggio il giovane Francesco rispetto agli altri studenti, liberi di raggiungere la scuola nel modo con cui farlo integrando così la fattispecie della condotta discriminatoria di cui all’art. 2 co. III della L. 67/2006 (come già stabilito in maniera definitiva dal Tribunale del Lavoro nel procedimento riguardante direttamente Francesco), ma ha coinvolto inevitabilmente la famiglia di Francesco, che ha dovuto attivarsi a proprie spese per garantire il trasporto scolastico, altrimenti dovuto dall’ASL di Lecce”.

I giudici d’appello hanno quindi ritenuto rimborsabili le spese, condannando l’Asl al risarcimento. Secondo per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha diffuso la notizia, si tratta di un precedente particolarmente importante a livello nazionale, poiché sancisce che gli enti deputati a garantire servizi in favore dei disabili, e non solo quello del trasporto scolastico, sono tenute ad adottare tutte le misure di solidarietà e assistenziali necessarie, ai termine di legge, pena il risarcimento dei danni causati ai potenziali beneficiari, ma anche ai nuclei familiari di appartenenza.

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