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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Divergenze su tasso d’interesse del prestito, revocata ingiunzione e nuovo saldo

Il tribunale civile ha accolto la richiesta di un cliente leccese a cui una finanziaria aveva contestato delle rate insolute. Revocato l’atto e disposto il ricalcolo del saldo complessivo da versare

LECCE - Dalla pubblicità ingannevole alla reale discrasia tra il tasso di interesse annuo applicato e il taeg, l’indicatore in grado di dichiarare il costo "globale" del prestito. E’ su tali basi e sui rilievi del consulente tecnico d’ufficio incaricato di fornire un quadro dettagliato sulla controversa vicenda, che il tribunale civile di Lecce ha accolto l’opposizione di un cittadino leccese al decreto ingiuntivo avanzato nei suoi confronti da un noto istituto finanziario, ottenendo la revoca dell’atto e il ricalcolo della quota congrua da restituire per il prestito ottenuto.

I fatti risalgono al 2017 quando il cliente della finanziaria si è visto notificare un decreto ingiuntivo da parte del tribunale di Lecce con il quale l’istituto di credito richiedeva il pagamento dei ratei del finanziamento considerati insoluti. Il contraente, con i suoi legali Filippo Carrozzo e Giuseppe Bianco, ha inteso impugnare l’atto ingiuntivo ritenendolo illegittimo e auspicandone la revoca.               

A sostegno della sua richiesta il ricorrente ha contestato il superamento del tasso soglia nella negoziazione del finanziamento (concesso per 60 mila euro) e comunque tutta la dinamica del finanziamento, e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito che di contro invece confermava le sue richieste di ulteriore saldo delle rate non versate.

Pronunciandosi sul contenzioso il giudice onorario Marilena Caroppo, esaminando le prove documentali e avvalendosi delle valutazioni del consulente tecnico nominato d’ufficio, ha formulato la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, disponendo però il ricalcolo dell’effettiva quota (con interessi complessivi pari a 4.250,65 euro) a saldo, che il ricorrente dovrà ora versare alla finanziaria che secondo glia accertamenti aveva invece applicato un tasso divergente rispetto a quello stabilito e riportato a livello contrattuale.

Nello specifico il perito ha riscontrato una divergenza del taeg riportato in contratto, rispetto a quello effettivamente applicato, in quanto il tasso globale contrattuale era pari all’8,34 per cento, mentre il taeg rideterminato dal consulente tecnico d’ufficio,  comprensivo dei costi assicurativi, è risultato pari al 9,68 per cento, ed il taeg al netto dei costi assicurativi era pari invece all’ 8,39 per cento. Dalle verifica è emersa anche nel Tan, una divergenza seppur con una percentuale irrisoria pari allo 0,005 per cento.

Alla luce di tali discordanze, e prendendo atto del riconteggio attuato dal Ctu sull’intero rapporto del finanziamento di 60 mila euro,il tribunale civile ha conteggiato interessi complessivi pari ad 4.250,65 euro. Pertanto l’importo complessivo da corrispondere alla finanziaria sarebbe stato pari ad 64.250,65. E avendo il cliente già versato rate per complessivi 58,049,74 euro, la quota ulteriore e legittima da versare  alla finanziaria è stata fissata in 6.200,91 euro.

Da qui la sentenza che ha imposto da un lato la revoca del decreto ingiuntivo e dall’altro il ricalcolo della somma a saldo, pari a 6.200, 90 euro (oltre gli interessi legali dalla data di estinzione del piano di ammortamento nel 2019 all’effettivo soddisfo) che lo stesso cliente dovrà versare all’istituto a saldo del finanziamento. A carico dell’istituto di credito il giudice ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite e della consulenza  tecnica d’ufficio.

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