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Martedì, 16 Aprile 2024
Per i giudici superate le criticità temporanee

Dopo sei anni accolto ricorso in appello: i figli torneranno alla madre naturale

Pubblicata nei giorni scorsi la sentenza che ha revocato la dichiarazione dello stato di adottabilità per due minori allontanati dalla madre. Alla luce del nuovo dispositivo potranno quindi reinserirsi e fare ritorno graduale presso la casa familiare

LECCE - Dopo una segnalazione considerata equivoca e sei anni di collocamento, prima presso una casa-famiglia brindisina e poi presso una coppia salentina, i figli potranno, gradualmente, ritornare a casa presso la madre naturale e legittima.

“E’ stato raggiunto un esito tanto agognato quanto soddisfacente, che chiude una vicenda storica e processuale abnorme, caratterizzata da un percorso lungo e impervio” commenta l’avvocato neretino e presidente onorario della Camera civile salentina, Salvatore Donadei.  

Il riferimento giunge a seguito della decisione dello scorso 10 maggio, ma notificata in questi giorni, con cui cui la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza di primo grado, ha revocato la dichiarazione dello stato di adottabilità, precedentemente emessa dal tribunale per i minorenni di Lecce, nel luglio 2020.

I giudici di secondo grado hanno infatti accolto l’appello proposto dalla madre naturale e legittima e ritenendo, in considerazione dei riferiti principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inesistente alcuna situazione di abbandono, ed altresì inesistente una situazione di violenze ed abusi ai danni dei figli minori della donna come si è avuto modo di dimostrare con la tesi difensiva documentata dal legale, Salvatore Donadei.  I due bambini, alla luce della nuova sentenza d’appello, potranno quindi reinserirsi e fare ritorno graduale presso la casa della madre.

“Allo stato, anche alla luce degli eventi sopravvenuti, la struttura di personalità dell’appellante, accertata mediante un’approfondita indagine tecnica e psicodiagnostica, rinnovata in appello” chiarisce la recente sentenza, “non preclude l’esercizio di una sufficiente capacità genitoriale. E’ possibile pertanto ritenere che le pregresse condotte pregiudizievoli per i minori tenute dall’appellante siano riconducibili a difficoltà transitorie, legate al trauma della repentina perdita del marito, all’assenza di un lavoro, nonché alla mancanza di una efficace rete familiare di protezione, difficoltà che, anche alla luce della attuale positiva evoluzione della situazione esistenziale, affettiva e lavorativa della stessa, ben potrebbero essere superate attuando un congruo percorso di sostegno psicologico con l’aiuto ed il monitoraggio dei servizi sociali e del consultorio familiare”.

In definitiva quindi nel passaggio chiave la decisione dei giudici rileva che “non trova giustificazione la soppressione di ogni possibilità, per l’appellante, di riallacciare i legami con i figli, se pure non immediatamente, quantomeno all’esito di un congruo percorso di sostegno e di recupero del rapporto genitoriale, da attuarsi nel contemperamento delle esigenze di tutela dei minori, senza che ciò costituisca pregiudizio al percorso evolutivo degli stessi”.

“Questa vicenda” commenta l’avvocato Donadei, “assume carattere paradigmatico delle controverse dinamiche e delle differenti sensibilità, che sono spesso alla base dei procedimenti di che trattasi, incardinati con fin troppa leggerezza e condotti con un parossismo istruttorio, che mal si conciliano con l’equilibrio e l’attenzione che, più di ogni altro sentimento, dovrebbero sempre accompagnarli. Insomma tutto è bene quel che finisce ben ma, teniamolo tutti bene a mente, fin dai tempi del De officiis di Cicerone, “summum ius, summa iniuria".  

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