rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Attualità

Gasdotto Tap, esclusa la normativa Seveso. Ma lo studio sugli impatti è carente

Resa nota la perizia redatta su richiesta del gip Cinzia Vergine. Il primo punto era l'applicabilità della legge sul rischio di incidenti rilevanti. Il secondo l'opportunità di una valutazione unitaria degli effetti

LECCE - I tre periti nominati dal giudice per le indagini preliminari Cinzia Vergine hanno escluso che al terminale di ricezione di Melendugno possa essere applicata la normativa Seveso, sul rischio di incidenti rilevanti, ma hanno anche aggiunto che sarebbe stata opportuna una valutazione unitaria degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio del gasdotto Tap e di quello di interconnessione di Snam Rete Gas.

La perizia firmata dagli esperti Fabrizio Bezzo, Davide Manca, Lionella Scazzosi è stata comunicata questa mattina alle parti. Tocca ora al gip decidere come procedere: probabile la fissazione di una udienza per l'esame dei periti, altrimenti ci sarà il rinvio del fascicolo al pubblico ministero Valeria Farina Valaori. Quest'ultima può optare per l'archiviazione o per la prosecuzione delle indagini in vista di una richiesta di rinvio a giudizio. Nelle sue facoltà è anche una consulenza di parte.

Erano due i temi principali posti dal gip: “il punto di vista della progettazione tecnico ingegneristica in relazione alla normativa settoriale e alla Direttiva Seveso” e “il punto di vista dello studio e degli effetti di carattere ambientale e paesaggistico, in relazione alla normativa specifica”. Su entrambe le questioni i periti maturano una conclusione netta.

La questione Seveso

I periti sono categorici sul quesito principale che il gip pone in più domande: il terminale di ricezione di Tap e quello di Snam, entrambi localizzati in agro di Melendugno, non possono essere considerati né singolarmente né unitariamente come assoggettabili alla legislazione Seveso (aggiornata nel 2015). Questo perché, fondamentalmente, le caratteristiche tecniche dei due progetti non prefigurano uno stabilimento, cioè un sito per la produzione, manipolazione, stoccaggio di sostanze pericolose ma solo opere finalizzate al trasporto di sostanze pericolose, secondo la definizione che la Seveso III esclude. Posta la nettezza della risposta, viene però nei fatti confermato il timore dell’amministrazione comunale, quello cioè che nella stessa porzione di territorio sia concentrata una quantità di gas molto superiore a quella considerata limite per l’applicazione della normativa sugli incidenti rilevanti, 50 tonnellate: si va da un minimo di 91.48 tonnellate fino a 118,1.  

La valutazione ambientale

Il secondo punto sostanziale è racchiuso nella domanda numero 4: “Accertino se fosse possibile svolgere ab origine o se dovesse essere svolta ab origine una valutazione unitaria dei due progetti”.

I periti rispondono, anche qui, con molta chiarezza: se per la fase progettuale non c’è alcun obbligo di procedere in modo congiunto,  “dal punto di vista della valutazione ambientale paesaggistica avrebbe dovuto essere predisposta parte dello studio (quello presentato da Tap originariamente nel 2014, ndr) con la finalità di una valutazione complessiva dell’opera fino alla connessione con la rete nazionale, con un approccio almeno di massima, oppure avrebbero dovuto essere trovate altre soluzioni per giungere allo stesso risultato tecnico. Se è vero che l’opera può essere materialmente costruita per tratti successivi, è sicuramente vero che la giacitura del primo tratto vincola inequivocabilmente il tracciato del secondo e ne genera l’obbligatorietà. Dal punto di vista tecnico degli studi ambientali-paesaggistici, il primo tratto è l’opera che dà avvio agli impatti e il suo studio deve presentare – sia pure in linea di massima – gli impatti indotto, diretti, indiretti e cumulativi  della globalità dell’opera”. I tre periti rilevano anche come “il tema della connessione alla rete nazionale non è stato oggetto di studio e valutazioni specifiche fin dall’inizio dell’elaborazione della Via di Tap che si è concentrata sulla propria finalità e sul proprio territorio di incidenza”.

Detto questo, Bezzo, Manca e Scazzosi sembrano sottolineare una certa superficialità, su questo aspetto specifico, del ministero dell'Ambiente: “Il tema di una lettura globale dell’opera e degli effetti cumulativi non è oggetto di particolare ed esplicita attenzione da parte del Mattm, sia nel caso del progetto Tap che in quello Srg. Le richieste di integrazioni di carattere generale allo studio per la Via che Mattm rivolge a Tap nel corso del procedimento riguardano prevalentemente approfondimenti sulle analisi delle alternative di approdo, senza però richiedere una visione globale che consideri anche il tratto di connessione con le rete nazionale”.

Per rimarcare ulteriormente questa "scelta" metodologica gli esperti richiamano la posizione del ministero dei Beni Culturali che si è invece opposto a entrambi i progetti proprio alla luce di una valutazione complessiva, peraltro citata più volte dalla Regione Puglia nei propri atti.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Gasdotto Tap, esclusa la normativa Seveso. Ma lo studio sugli impatti è carente

LeccePrima è in caricamento