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Compost e biometano, Consiglio di Stato conferma diniego per Metapulia

Respinto dai giudici amministrativi il ricorso in appello con il quale la società ha cercato di ribaltare la sentenza di merito del Tar e i provvedimenti con i quali la Provincia aveva negato le autorizzazioni ambientali per l'insediamento nella zona industriale tra Lecce e Surbo

LECCE - Nessun ribaltamento e nuovo freno per Metapulia. Confermato anche nell’appello dinnanzi al Consiglio di Stato il provvedimento del marzo del 2020 con il quale la Provincia di Lecce aveva respinto l’istanza presentata dalla stessa società  romana e relativa all’ottenimento della valutazione di impatto ambientale e della autorizzazione integrata ambientale necessarie alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano e compost di qualità, da frazione organica dei rifiuti solidi urbani, nella zona industriale del Comune di Lecce.

I giudici amministrativi della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza pubblicata oggi, hanno quindi, di fatto, confermato l’orientamento adottato con la sentenza del dicembre del 2020 da parte del Tar di Lecce che aveva respinto il ricorso della società che aveva impugnato gli atti di diniego delle autorizzazioni richieste.

Metapulia si era infatti presentata davanti alla seconda sezione del Tribunale amministrativo per ribaltare proprio la decisione della Provincia di Lecce, che non aveva acconsentito alla realizzazione dell’impianto nella zona industriale intorno al capoluogo, in considerazione del parere negativo espresso dai Comuni di Lecce e Surbo.

La Provincia aveva motivato il diniego sostenendo che Arpa Puglia non si sarebbe espressa, in seno alla conferenza dei servizi, per l’approvazione dell’impianto in deroga al limite delle distanze dal centro abitato. Deroga necessaria, poiché l’installazione è prevista ad una distanza di 1.300 metri rispetto ai 2 chilometri previsti dal piano regionale dei rifiuti.

Coerentemente con tale premessa, l’ente di palazzo dei Celestini Provincia, al d là delle ulteriori considerazioni spese nel provvedimento impugnato, aveva concluso che l’insediamento proposto dalla società “non rispetta la distanza minima da siti sensibili fissati dai criteri localizzativi per gli impianti di compostaggio dal vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani”. Sulla stessa lunghezza d’onda viaggiava il parere contrario espresso dall’amministrazione di Surbo.

Il Comune di Lecce, dal canto suo, si era invece opposto sostenendo che l’impianto non era ritenuto funzionale alle esigenze del territorio, considerando che nella stessa area è già prevista la nascita di un impianto analogo, di tipo pubblico. In sede cautelare, nel luglio del 2020, dinnanzi al Tar i giudici amministrativi avevano accolto le tesi dei legali di Metapulia, i quali avevano evidenziato come il parere reso da Arpa nell’ambito del procedimento fosse in realtà favorevole con prescrizioni e che la circostanza che in sede di programmazione regionale sia stata prevista la realizzazione di un impianto pubblico non preclude la realizzazione dell’impianto privato.

Nell’udienza di merito però il Tar ha inteso respingere il ricorso valutando che il provvedimento impugnato si reggeva su una diversa circostanza, cioè sul dato, esiziale per la ricorrente, del mancato rispetto della distanza minima di 2.500 metri dai siti sensibili, evidenziato nel parere del Comune di Surbo e come è chiaramente emerso nell’udienza pubblica di merito del 28 ottobre scorso. Contro tale orientamento Metapulia ha inteso impugnare la sentenza sperando nella riformulazione con il ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Nella camera di consiglio del 18 marzo scorso l’istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente all’appello, è stata abbinata al merito. I giudici di Palazzo Spada hanno poi inteso respingere definitivamente il ricorso e quindi confermare la sentenza del Tar e con essa i provvedimenti di diniego avanzati dalla Provincia per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti.

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