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Al Comune valutare l’eventuale esclusione / Giurdignano

“Informazioni parziali”, il Tar sospende aggiudicazione del servizio mensa

Accolto il ricorso della società concorrente, la Atlante srl, contro l’affidamento dell’appalto delle refezione nelle scuole comunali di Giudignano alla Fenice srl. Contestata la mancata indicazione dell’esito del ricorso contro l’iscrizione nel casellario informatico Anac

GIURDIGNANO - Una sorta di cavillo formale e la mancata comunicazione da parte della ditta vincitrice, la Fenice srl, del rigetto del ricorso contro “l’iscrizione nel casellario informatico” avvenuta con delibera della Anac (una sorta di annotazione interdittiva per vicende pregresse), porta al momento alla sospensione dell’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per le scuole comunali di Giurdignano.

E’ quanto disposto da una recente sentenza del Tar di Lecce, pubblicata lo scorso 19 luglio, che ha accolto il ricorso presentato da un'altra ditta concorrente alla medesima gara, la Atlante srl, difesa in giudizio dall’avvocato Alberto Pepe.

I giudici della seconda sezione del tribunale amministrativa hanno infatti annullato l’efficacia degli atti di aggiudicazione del bando di gara per gli anni scolastico dal 2022 al 2024 con i quali l’amministrazione comunale di Giurdignano, al termine dell’iter procedurale, aveva affidato il relativo servizio della mensa scolastica per le scuole primaria e dell’infanzia, dal gennaio di quest’anno, alla ditta prima classificata, ovvero la Fenice Srl.

Atti e procedure impugnati dalla ditta concorrente, la Atlante srl, che è ha contestato principalmente l’omissione, in sede di gara, da parte dell’aggiudicataria delle informazioni dovute in ordine alla sentenza del Tar del Lazio che aveva rigettato, già nel 2019, il ricorso della Fenice srl avverso il provvedimento di iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Anac.

Ovvero nella nuova procura di gara legata al servizio per la mensa nelle scuole di Giurdignano la ditta poi vincitrice si sarebbe limitata a dichiarare che “l’iscrizione nel casellario informatico avvenuta con delibera Anac n.837 del 26 settembre 2018, è stata impugnata innanzi al Tar Lazio il quale con ordinanza ne ha sospeso l’efficacia”, ma senza poi precisare che i giudici amministrativi, nel merito, avevano con una sentenza, non appellata e quindi passata in giudicato, rigettato lo stesso ricorso.  

Si è configurata quindi una sorta di “infedele dichiarazione” resa alla stazione appaltante e che ora è stata alla base anche della decisione del Tar che, accogliendo le contestazioni mosse nel ricorso, ha quindi disposto l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio.

La sentenza non dispone comunque l’automatica esclusione della ditta vincitrice dalla procedura di gara. Infatti spetterà ora all’amministrazione comunale, in qualità di stazione appaltante, verificare che “l’omissione della informazione rilevante incida sulla moralità professionale, intesa come integrità ed affidabilità, del concorrente: l’esclusione dalla gara dovrà eventualmente essere disposta solo all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato e conseguire ad una valutazione discrezionale specifica, concreta ed effettiva di incidenza negativa dell’omissione – avuto particolare riguardo agli effetti sulla procedura de qua del provvedimento Anac di iscrizione della sanzione interdittiva nel casellario informativo, nonché agli esiti del relativo giudizio di impugnazione innanzi al Tar Lazio – sul giudizio di integrità ed affidabilità professionale del concorrente, sulla base di un apprezzamento complessivo degli elementi su indicati”.

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