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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Didattica integrata, respinto ricorso contro la nuova ordinanza di Emiliano

Vari ricorrenti, fra cui Codacons, hanno avanzato motivi aggiuntivi, ma per il Tar non vi sono estremi per una misura cautelare interinale

LECCE – La terza sezione del Tribunale amministrativo regionale ha respinto un ricorso presentato dal Codacons di Lecce e da diversi genitori di studenti sull’ordinanza che ribadisce l’introduzione della didattica digitale integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado in Puglia, fatta eccezione per i servizi per l’infanzia.

Il 5 gennaio scorso, con validità fino al prossimo venerdì 15 (e ricalcando quanto già stabilito il 28 ottobre del 2020) il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aveva evidenziato la necessità di adottare cautela per avere il tempo necessario di monitorare la curva dei contagi da Covid-19 e l’indice Rt. Note sono le posizioni di Emiliano e dell’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, sul rischio di infezioni negli ambienti scolastici.

La sede leccese dell’associazione dei consumatori, d’altro canto, anche di recente, ha attaccato Emiliano e Lopalco proprio su questo fronte, sostenendo che in Puglia non vi sia una rete infrastrutturale che consenta un’adeguata didattica a distanza per studenti e professori e aggiungendo che “non sappiamo come e in quali casi la scuola, intesa come luogo fisico, possa definirsi cluster del virus, nonostante tutti i protocolli messi a punto dal Cts”.

Sul ricorso originario, sono stati aggiunti ieri, in seguito alla nuova ordinanza, altri motivi, ma il presidente della terza sezione del Tar di Bari, Orazio Ciliberti, ha ritenuto oggi che non via sia sussistenza per accogliere una misura cautelare interinale. Anche perché, è espressamente prevista l’opzione dell’attività didattica in presenza per tutti gli alunni dal di sotto dei 14 anni le cui famiglie nei facciano richiesta (scelta da esercitare una sola volta e per l’intero periodo in cui è vigente l’ordinanza).

Mentre, circa gli adolescenti di età superiore ai 14 anni, il presidente ha ritenuto che “la didattica a distanza e quella integrata parrebbero più agevolmente praticabili, data la maggiore dimestichezza con i mezzi telematici e la migliore organizzazione delle scuole superiori nel somministrare lezioni on line. O, quantomeno, si può ritenere che i ricorrenti non abbiano fornito adeguata prova di uno scenario fattuale diverso e più allarmante del servizio scolastico”, ha scritto nel decreto. In ogni caso l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 33/2020 consente alle Regioni di introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale.

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