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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Legittimo lo spostamento della tabaccheria, il Tar chiarisce nodo della distanze

I giudici amministrativi hanno definito la controversia tra due rivendite di Maglie precisando i criteri sul rispetto della distanza minima dei 300 metri tra gli esercizi commerciali

MAGLIE - Lo spostamento di una rivendita di tabacchi con annessa ricevitoria in una zona della città dove già si trova un esercizio analogo è stato  considerato legittimo definendo anche il nodo del rispetto della distanza obbligatoria previsto dalle norme in materia. I giudici del Tar di Lecce infatti hanno messo fine ad una controversia sorta tra due esercizi commerciali di Maglie sorto proprio in seguito al trasferimento di una delle due rivendite (di generi di monopolio, con annessa ricevitoria) che si trovava in un’altra zona della cittadina e alla quale veniva contesta, da parte del titolare dell’altra tabaccheria già presente nella zona, il mancato rispetto della distanza minima obbligatoria dei 300 metri imposta dalla legge.             

Il ricorrente aveva infatti impugnato l’autorizzazione al trasferimento della tabaccheria concorrente ottenuto dall’agenzia dei Monopoli e comunicata agli uffici comunali contestando proprio il mancato rispetto della distanza di legge da parte delle nuova rivendita. Nell’ambito del ricorso si contestava infatti che la distanza tra le due rivendite ordinarie sarebbe risultata inferiore a 300 metri lineari, precisamente 285 metri, calcolati secondo i criteri e i parametri prestabiliti dalle disposizioni dell’agenzia dei Monopoli.

Il titolare della rivendita trasferita, resisteva in giudizio, difeso dall’avvocato Pietro Quinto, riuscendo a dimostrare che il rispetto della distanza minima va calcolata non in maniera empirica, bensì nel rispetto delle norme della circolazione, alle quali si devono attenere anche i pedoni. Per risolvere il contrasto tra le parti i giudici del tribunale amministrato hanno disposto una verifica tecnica, nominando un perito d’ufficio, il quale, ha ipotizzato tre possibili percorsi tra le due rivendite, sulla base di criteri alternativi.

E’ risultato un primo percorso di 194 metri lineari, presupponendo la possibilità di un attraversamento pedonale tra due strade, ma in virtù di strisce pedonali, non regolarmente autorizzate e parzialmente cancellate. Un secondo percorso, della lunghezza di 301 metri lineari, superando le strisce pedonali, non regolari, ma con l’attraversamento di un’area privata utilizzata come parcheggio. E una terza ipotesi, con una lunghezza di 312 metri lineari, senza alcuna controindicazione.

Il Tar comparando le tesi difensive e le verifiche tecniche ha concluso che l’agenzia dei Monopoli, aveva legittimamente autorizzato il trasferimento, tenendo conto della seconda e terza ipotesi di percorso, entrambe con una distanza superiore ai 300 metri.

“Il principio di diritto affermato dal Tar” spiega l’avvocato Quinto, “è che la distanza tra le rivendite speciali e ordinarie di tabacchi deve essere determinata avendo come riferimento il percorso pedonale più breve, ma sempre e comunque senza violare le norme della circolazione viaria, e cioè rispettando gli attraversamenti stradali, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione ed altresì senza scavalcare aiuole spartitraffico o muretti di recinzione. Il tutto secondo criteri di razionalità. Il principio enunciato dal Tar è estendibile a tutte le ipotesi nelle quali deve essere rispettata una distanza minima tra esercizi commerciali”.

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