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Legittimo nuovo dehor del ristorante. Via libera anche da Consiglio di Stato

Respinto il ricorso d’appello della Soprintendenza contro l’adeguamento dell’ex gazebo del locale “L’altro Baffo” nel centro storico di Otranto. La struttura può rimanere anche in inverno

OTRANTO - Nuova e definitiva legittimazione per il dehor di pertinenza del ristorante “L’altro Baffo” nel centro storico di Otranto che ottiene il via libera anche nel ricorso di appello da parte del Consiglio di Stato. Rimane confermato dunque quanto già stabilito nel 2016 dal Tar di Lecce che di fatto legittimava l’adeguamento dei titolari del locale delle strutture dell’ex gazebo per la somministrazione all’esterno che per altro non dovranno necessariamente essere smontate al termine della stagione stiva.

Con la sentenza dei giudici delle sesta sezione del Consiglio di Stato, depositata oggi, è stato infatti rigettato l’appello della Soprintendenza che richiedeva la riformulazione della sentenza di primo grado dinanzi al Tar che aveva dato ragione ai titolari del noto ristorante in tema di dehor nel centro storico. La vicenda ha avuto inizio al momento della sostituzione, da parte dei titolari del pubblico esercizio del borgo antico idruntino, dei vecchi gazebo con i nuovi dehors previsti dal nuovo regolamento comunale per l’arredo urbano e l’occupazione di aree pubbliche e private e sulla scorta delle prescrizioni imposte da Comune e Soprintedenza.

Nel caso in questione, secondo il parere espresso dal soprintendente, il dehor “con la sua sagoma” costruirebbe elemento di ingombro fisico e visivo tale da alterare la percezione delle quinte urbane di via Cenobio Basiliano (il viale dove insiste il ristorante), nonché delle visuali prospettiche da e verso il castello. Altro elemento alla base del parere negativo all’installazione del nuovo dehor era rappresentato dall’alterazione “della godibilità visiva dello scorcio del fronte principale del castello che si offre all’osservatore”.

Contro tale parere i proprietari del ristorante avevano già proposto un ricorso al Tar, con l’avvocato Mauro Finocchito, ottenendo una prima ordinanza di sospensiva in proprio favore, sulla base della quale la struttura era stata quindi installata, e poi la sentenza di merito sull’illegittimità del parere negativo della Soprintendenza. Parere quindi che aveva perso la sua efficacia.

La Soprintendenza, tuttavia, non si era arresa al primo responso della giustizia amministrativa proponendo, unitamente al ministero per i Beni culturali, l’ulteriore ricorso in appello impugnando la sentenza del tribunale amministrativo. Ora però anche il Consiglio di Stato, non ha fatto altro che confermare le ragioni reclamate dai titolari del noto ristorante idruntino e, indirettamente, anche quelle del Comune di Otranto che aveva poi concesso la relativa autorizzazione paesaggistica con annesse le prescrizioni del nuovo regolamento.    

Nella sentenza dei giudici di Palazzo Spada si legge, infatti, che “deve ritenersi che nel gravato parere soprintendentizio non sia stata adeguatamente colta la circostanza, rilevante sotto il profilo della completezza dell’istruttoria svolta da quell’amministrazione nonché, di conseguenza, sotto il profilo della valutazione dalla stessa operata in ordine alla compatibilità paesaggistica del ‘nuovo’ gazebo, che nell’area in questione preesistesse una struttura volta ad ospitare i clienti all’esterno del locale, per la cui realizzazione l’originaria ricorrente aveva a suo tempo già conseguito tutti i titoli abilitativi, e che la nuova richiesta fosse semplicemente diretta a rinnovare la struttura, adeguandola alle prescrizioni che il Comune aveva indicato ed alle quali il consiglio comunale aveva imposto di conformarsi entro il 30 aprile del 2017 al modello-tipo comunale, al quale il progetto presentato era evidentemente conforme, come emerge dal provvedimento autorizzatorio finale del Comune di Otranto, nel quale, per il resto, erano state recepite le indicazioni della Soprintendenza”.

Per l’avvocato Mauro Finocchito ci sono due profili di significativo rilievo nella sentenza, anche rispetto ad altre precedenti sulla medesima tematica molto dibattuta sul territorio di Otranto. “Il primo rilievo, riassunto nella motivazione appena riportata” spiega il legale, “attiene alla considerazione che la sostituzione di una struttura di copertura con altra di diversa manifattura può essere contestata per la diversità della tipologia o dei materiali rispetto al precedente gazebo, e quindi per il diverso impatto sul contesto storico-paesaggistico di collocazione, ma certamente non per l’ingombro rispetto alle visuali, atteso che quest’ultimo, a parità di dimensioni tra il preesistente gazebo ed il nuovo dehor, non può che essere identico”.

Il secondo rilievo, considerato “anche più significativo”, della sentenza in questione trattandosi della prima pronuncia in tali termini all’interno di un centro storico, è quello che ha motivato il rigetto del secondo motivo di appello della Soprintendenza secondo la quale, ad ogni modo, la sentenza sarebbe stata di “tipo stagionale” e, per questo, soggetta a smontaggio al termine della stagione estiva.

Ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato, invece, “contrariamente a quanto dedotto dal ministero appellante, l’autorizzazione comunale non contiene alcun riferimento al carattere stagionale della struttura” e “nelle autorizzazioni comunali de quibus il carattere precario e transitorio della struttura era, invece, riferito alla concessione del suolo pubblico su cui essa insiste(va), pienamente compatibile con la natura continuativa e non stagionale dell’attività d’impresa in questione”.

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