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Lido Rivabella, nuovo ok dal Tar: non dovrà smontare le strutture in inverno

Ancora un pronunciamento dei giudici amministrativi sulla disputa per il mantenimento delle strutture dei lidi sull’arenile anche al termine della stagione balneare. Accolto il ricorso contro il diniego e il provvedimento stringente del Comune di Gallipoli e la Soprintendenza

GALLIPOLI - Proseguono i pronunciamenti a favore degli stabilimenti balneari sul versante ionico in merito alla disputa continua sul mantenimento delle strutture essenziali montate tutto l’anno sull’arenile.

Dopo la recente sentenza appannaggio del Bahia di Porto Cesareo, un altro provvedimento del Tar ha scardinato la clausola di stagionalità per il mantenimento delle strutture balneari ed annullato la prescrizione di smontaggio entro il 31 ottobre di ogni anno, imposta dalla Soprintendenza e posta in essere dai Comuni costieri.

Questa volta, con la sentenza del 15 ottobre scorso, resa nota nelle ultime ore, i giudici della prima sezione del Tar di Lecce hanno accolto il ricorso proposto dal Lido Rivabella, che insiste sul litorale nord gallipolino, difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, i cui titolari avevano impugnato il provvedimento del Comune di Gallipoli con il quale era stato di fatto negato il mantenimento delle strutture e quindi imposto lo smontaggio delle stesse al termine della stagione balneare fissata al 31 ottobre di ogni anno.

In particolare il Comune ha ritenuto di dover applicare una disciplina maggiormente rigorosa rispetto a quella utilizzata in passato che ha consentito l’assenso della struttura balneare. Applicando l’attuale normativa più restrittiva dunque non sarebbe stato possibile rilasciare il permesso annuale e, di conseguenza, lo stabilimento avrebbe dovuto smontare le strutture, ogni anno. Per altro i manufatti che il lido in questione intende lasciare lungo il litorale nei mesi invernali sono esigui e non impattanti.   

Il Tar, investito della questione, con il ricorso presentato degli avvocati Maruotti e Romano per conto del Lido Rivabella, ha affermato che “risulta non pertinente la conseguente rilevanza di una diversa disciplina rispetto a quella finora applicata” in quanto “risulta irragionevole applicare al medesimo titolo presupposti diversi e più stringenti per il periodo invernale rispetto a quello estivo, semmai dovendosi svolgere, già sul piano logico prima che giuridico, considerazioni esattamente opposte”.

In altri termini, il giudice amministrativo in quest’altro provvedimento, ha chiarito che una volta che è stato dato l’assenso per realizzare una struttura nel periodo estivo, le amministrazioni non possono richiedere ulteriori requisiti per mantenere montate le strutture tutto l’anno.

“Il Tar di Lecce fa chiarezza e conferma che una amministrazione non può far valere, in sede di mantenimento, delle norme più serrate rispetto a quelle che avevano consentito la realizzazione della struttura” commenta Mauro Della Valle, presidente dell’associazione Oasi-Federazione Imprese Demaniali, alla quale aderisce il lido ricorrente, “e ciò consente di evitare il paradosso che strutture conformi in una parte dell’anno, perdano tale conformità nel restante periodo. Resta, in ogni caso, ancora una volta il rammarico della necessità dell’intervento del tribunale per far valere le ragioni dei balneari”.

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