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Sabato, 20 Aprile 2024
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“Nessun danno dal lido montato tutto l’anno”. Dal Tar nuova spallata alla Soprintendenza

Nuova sentenza favorevole ai balneari alle prese con il rigetto delle autorizzazioni paesaggistiche e dei permessi annuali per evitare lo smontaggio delle strutture. Accolto il ricorso dei gestori di un lido del litorale di Otranto

LECCE - Una nuova spallata al parere negativo espresso dalla Sopritendenza ai beni architettonici e paesaggistici sulla possibilità dei gestori dei lidi di mantenere, almeno parte delle strutture balneari, per tutto l’anno per garantire la destagionalizzazione. Lo ha stabilito l’ennesimo pronunciamento dei giudici della prima sezione del Tar di Lecce che ha accolto il ricorso di una società che gestisce  uno stabilimento balneare lungo il litorale di Otranto, che aveva impugnato gli atti amministrativi con i quali il Comune aveva negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica proprio in conseguenza del parere sfavorevole dell’ente ministeriale.

In particolare i gestori della struttura balneare, attiva già dal 2016 in virtù delle autorizzazioni stagionali e del relativo permesso a costruire, in considerazione dell’evoluzione normativa in materia e con l’intento di destagionalizzare l’attività, avevano presentato la richiesta per il premesso a costruire e della relativa autorizzazione paesaggistica con validità annuale per una parte delle strutture del lido. L’iter a seguito del parere negativo espresso dalla Soprintendenza si concludeva nel dicembre del 2019 con il provvedimento di rigetto da parte degli uffici comunali che richiamava nelle motivazioni le censure poste dell’organo ministeriale.

In particolare, la Soprintendenza aveva dedotto ragioni sia di carattere paesaggistico che ambientale a sostegno della prescrizione relativa allo smontaggio sostenendo che il mantenimento annuale delle strutture dello stabilimento balneare avrebbe recato un forte pregiudizio ambientale.

Contro tale decisione i gestori dello stabilimento hanno deciso poi di presentare ricorso al tribunale amministrativo con i legali Leonardo Maruotti, Francesco Romano e Rosaria Romano.  

Nell’ambito del giudizio il Tar di Lecce, dopo aver disposto la verificazione attribuendo l’incarico all’Arpa, ha stabilito che “le attente e articolate considerazioni espresse dal verificatore, in definitiva, inducono il collegio a reputare non condivisibile il ragionamento di fondo compiuto, in questa come in molte altre occasioni dalla Soprintendenza, e cioè che il mantenimento in sede delle strutture per il solo periodo della stagione balneare e non, invece, per l’intero anno, risulti sul piano paesaggistico e ambientale meno pregiudizievole, pur in tal caso imponendosi, ogni sei mesi, laboriose, complicate, e costose operazioni di montaggio e smontaggio delle medesime, con inevitabili ripercussioni sull’area coinvolta”.

Di conseguenza i giudici della prima sezione, aderendo anche alle tesi degli avvocati Romano e Maruotti, ha accolto il ricorso e annullato l’atto della Soprintendenza che ha determinato i diniego dell’autorizzazione paesaggistica annuale. Un ennesimo pronunciamento favorevole agli imprenditori balneari sul quale ha espresso apprezzamento anche il presidente dell’associazione Oasi-Federazione Imprese Demaniali, Mauro Della Valle, per il risultato del proprio associato nonché dell’intero comparto demaniale. La sentenza, infatti, secondo i balneari “costituisce un fondamentale precedente perché si è chiarito una volta per tutte, a mezzo di un autorevole accertamento tecnico, che il mantenimento delle strutture non reca maggiori danni ambientali rispetto al periodico smontaggio e rimontaggio delle stesse”.

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