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Nessun uso arbitrario del marchio “Maldive del Salento”. Respinto ricorso

Il tribunale di Bari si è espresso sulla controversia tra il titolare dello stabilimento di Pescoluse che rivendicava l’esclusività del marchio e l’agenzia immobiliare “Cordella”. Accolte le tesi della resistente

SALVE - Non c’è stato alcuno utilizzo indebito o scorretto all’origine da parte dell’agenzia immobiliare “Cordella”, con sede legale a Castrignano del Capo, del marchio le “Maldive del Salento” per commercializzare i propri servizi e riportato anche sull’insegna dell’agenzia, sul proprio sito  internet e profilo facebook, e sulla cartellonistica pubblicitaria così come lamentava la società “Le Maldive due srl”, con un dettagliato ricorso, e il titolare dell’omonimo e famoso stabilimento balneare di Pescoluse, Vito Vergine. Un nuovo contenzioso nato sulle rive del litorale di Salve avanzato dal ricorrente con un ricorso cautelare del 22 luglio scorso che aveva presentato richiesta al tribunale delle Imprese di Bari (ex Sezione specializzata proprietà industriale ed intellettuale) al fine di impedire che la società immobiliare chiamata in giudizio continuasse ad utilizzare il marchio in questione, di cui era lui titolare sin dal 2008, anche perchè il perdurare di tale situazione poteva ingenerare confusione tra i fruitori dei servizi turistici della zona.

Una controversia che è stata ora definita con il pronunciamento del tribunale barese che con il giudice Nicola Magaletti, dopo le due udienze del 13 agosto e del 11 settembre scorsi, ha stabilito che il ricorso cautelare è infondato e sulla scorta delle motivazioni addotte nella sentenza lo ha rigettato (con condanna anche al pagamento delle spese di giudizio) accogliendo anche le argomentazioni a sostegno del rigetto palesate dai legali della società immobiliare Cordella, gli avvocati Luca Puce e Gessica Nuzzello.

Il tribunale delle imprese di Bari ha osservato nel merito che “il ricorso cautelare è infondato e va pertanto rigettato considerato che risulta provato, sulla scorta della documentazione in atti, che la società resistente fin dal 17 dicembre del 2007, e quindi prima della costituzione della società denominata ‘Le Maldive due srl’, risalente all’11 marzo 2008, e soprattutto prima ancora che il marchio ‘Maldive del Salento’ fosse stato registrato, la resistente avesse proceduto a registrare, a proprio nome, il dominio www.lemaldivedelsalento.com, acquisendone di fatto, e prima di ogni altro ed unica nel proprio settore, l’esclusiva disponibilità d’uso. Ne alcuna rilevanza ha il fatto che, in epoca precedente alla registrazione del nome a dominio da parte della resistente, il socio unico della società ricorrente utilizzasse la ditta denominata ‘Le Maldive di Vito Vergine’ ed il marchio di fatto ‘Le Maldive del Salento’ sia perché il signor Vito Vergine è soggetto giuridico diverso dalla società ricorrente sia perché l’attività contraddistinta dal marchio di fatto suddetto era quello di gestione di stabilimento balneare ben diversa da quella esercitata dalla resistente”.

Per il giudice ne consegue che “costituendo il nome a dominio non solo un indirizzo (virtuale) ma anche un segno distintivo e stante il principio stabilito dall’articolo 22 di unitarietà dei segni distintivi trova applicazione il principio unanimemente condiviso dalla giurisprudenza in base al quale il pre-uso locale, di un marchio di fatto o di altro segno distintivo, come nel caso in esame, attribuisce al pre-utente la facoltà a continuare ad usarlo, nel medesimo ambito territoriale, anche dopo la registrazione, da parte di terzi, di un marchio simile od uguale, senza tuttavia che possa riconoscersi al pre-utente il diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale. In definitiva la domanda cautelare proposta deve essere rigettata dovendosi riconoscere alla resistente il diritto di usare il nome e il dominio utilizzato prima della registrazione del marchio da parte della società ricorrente”.                        

Nell’ambito del ricorso cautelare invece la società Maldive due srl di Vito Vergine, che rivendicava l’esclusività e la titolarietà del marchio, aveva chiesto che “venisse inibito alla Cordella Immobiliare l’utilizzo e la continuazione del marchio per contraddistinguere e pubblicizzare i propri servizi, che le fosse ordinato la rimozione del marchio Le Maldive del Salento dalla propria insegna, dal proprio sito Internet, dal proprio profilo Facebook, dalla propria cartellonistica pubblicitaria e da ogni altro supporto sia digitale, che materiale. Che venisse, altresì, inibito l’uso del nome a dominio fino a quel momento, usato, siccome, uguale al proprio marchio e, di conseguenza, venisse disposta la cancellazione del dominio e dei relativi dati”. I legali di Vergine avevano altresì chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale, conseguente utilizzo ritenuto “indebito” del marchio, pari a 10 mila euro.

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