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No al Centro di riabilitazione psichiatrica. Tar legittima Comune e nega risarcimento

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della società che aveva chiesto l’attivazione della struttura da 14 posti ottenendo un diniego. Accolte le tesi di Comune di Tricase, Asl e Regione. Respinta anche richiesta risarcitoria di 8 milioni di euro

TRICASE - La decisione del Comune di Tricase, supportata dai pareri di Asl e dal servizio accreditamento della Regione Puglia, di negare l’autorizzazione ad una società privata di realizzare un centro di riabilitazione psichiatrico è legittima e nessuna atto risarcitorio può essere concesso ai ricorrenti. Con la sentenza del Tar di Lecce del 27 luglio scorso è stato respinto il ricorso proposto da una società di servizi assistenziali contro il diniego alla realizzazione di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (Crap) reso dagli uffici comunali di Tricase, area servizi socio-culturali, nel novembre 2019.

Sulla base di tale provvedimento si era aperto un ampio contenziosi giudiziario in sede amministrativa di cui uno degli ultimi atti è proprio legato al recente ricorso respinto dai giudici della seconda sezione del Tar di Lecce, presidente Eleonora Di Santo, che hanno nuovamente legittimato l’operato degli enti pubblici e in particolare del Comune di Tricase, difeso dall’avvocato Francesco Romano, e sul quale pendeva anche una richiesta risarcitoria di 8 milioni di euro avanzata dalla società privata.

Nello specifico la società ricorrente, specializzata in servizi di assistenza sanitaria e riabilitativa,  aveva richiesto al Comune l’autorizzazione alla realizzazione in quel di Tricase di una Comunità assistenziale psichiatrica di 14 posti, anche sulla base del presupposto che sull’immobile scelto per l’attivazione del centro insisteva una precedente e analoga struttura (poi spostatasi in altra sede) già autorizzata e accreditata dal servizio sanitario regionale.

All’atto dell’istruttoria avviata dal 2014 il Comune di Tricase, prendendo atto del parere regionale sfavorevole, aveva rigettato la richiesta. Il Tar di Lecce si è espresso ora su un nuovo ricorso promossa dalla società ricorrente, mettendo la parola fine ad un contenzioso che aveva già visto investiti della questione in passato Tar e Consiglio di Stato, riconoscendo anche questa volta la legittimità dell’operato del Comune di Tricase, dell’Asl Lecce e della Regione. Di particolare rilievo, secondo quanto evidenziato dal legale del Comune, anche il rigetto della ingente domanda risarcitoria che consente di tirare un respiro di sollievo alle casse pubbliche. Oltre al rigetto della domanda di annullamento, i giudici amministrativi hanno anche respinto la domanda risarcitoria, presentata dalla controparte, per un importo di oltre 8 milioni di euro.

In particolare il Tar aderendo alle tesi dell’Asl, difesa dall’avvocato Sergio Anastasia e del Comune di Tricase, difeso dal legale Francesco Romano, e della Regione Puglia, difesa dall’avvocato Paolo Scagliola, ha respinto il ricorso ritenendo che non sarebbe sussistente alcuna disparità di trattamento da parte degli enti e che il fabbisogno residuo di posti letto (11 i posti da coprire) livello provinciale sarebbe stato comunque soddisfatto dalle richieste presentate da altri soggetti da preferire alla società ricorrente.

Infine, i provvedimenti sarebbero legittimi anche perché la società ricorrente “non era titolare di una struttura accreditata e l’accreditamento è riferito all’ente erogatore del servizio e non interessa l’immobile in quanto tale. A nulla vale, quindi, che sul detto immobile in passato vi fosse una cooperativa che avesse l’accreditamento istituzionale” rilevano i legali degli enti pubblici.

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