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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Inps ed ex Equitalia non "rispondono" al contribuente. Giudici annullano il debito

La sezione lavoro della Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione di un contribuente che aveva contestato le cartelle esattoriali e gli atti di pignoramento relativi ad una richiesta di versamento di circa 40 mila euro per oneri previdenziali

LECCE – L’Inps richiede il versamento di oneri previdenziali dal 2010 al 2012, per circa 40 mila euro, e tramite l’ex agenzia di riscossione di Equitalia intima il pagamento e notifica via posta anche due distinti ordini di pignoramento mobiliare. Il contribuente invia una lettera di contestazione, per bloccare l’esecutività dei provvedimenti e delle pretese del concessionario e dell’ente previdenziale, rilevando vizi di notifica e di motivazione, nonché incongruenze sulle somme richieste (due istanze di oltre 27 mila e 15 mila euro) e sulla intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, ma non riceve alcune risposta nei termini di legge. E dopo una prima sentenza negativa da parte del Tribunale del lavoro nel ricorso presentato nel 2014, ora la Corte d’Appello di Lecce ha riformulato quella disposizione accogliendo l’impugnazione con il ricorso in appello e di fatto annullando (pur confermando la rituale regolarità della notifica delle cartelle esattoriali a mezzo posta) il debito vantato dall’Inps. Tale sentenza per altro è ormai passata in giudicato in quanto non è stata impugnata in Cassazione, nè dall'Inps, nè dal concessionario della riscossione. Il contribuente leccese nei due gradi del giudizio civile è stato assistito dagli avvocati, Matteo Sances e Giuseppe Serratì.  

In pratica, i giudici della sezione lavoro della Corte d’Appello di Lecce hanno sancito che se l'ente non risponde entro 220 giorni alla lettera del contribuente che contesta le pretese del concessionario (ex Equitalia, ora Agenzia entrate riscossione) il debito viene annullato per il principio del silenzio-assenso. “Nel caso di specie relativo agli obblighi contributivi del datore di lavoro” spiegano i legali  “il contribuente, dopo aver ricevuto un pignoramento da parte del concessionario, aveva inviato un’istanza contestando le pretese per oltre 40mila euro. Ma a tale istanza l’ente non ha mai risposto facendo decadere il debito. Ciò è previsto dall’articolo 1, comma 537, della legge n.228/2012 laddove prevede espressamente che i concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore. A seguito dell’invio della lettera da parte del contribuente al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente, che potrebbe essere, ad esempio, l’Inps per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, e così via” proseguono i legali, “il quale a sua volta deve rispondere al contribuente. Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore. Infatti, il comma 540 prevede che trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite sono annullate di diritto”.

Nella riformulazione della sentenza di primo grado la Corte d’Appello ha rilevato in particolare che non “vi è dubbio che il contribuente abbia presentato al concessionario le istanze dirette ad ottenere l’annullamento degli avvisi e delle intimazioni di pagamento sottesi ai due pignoramenti proposti nei suoi confronti. Nella fattispecie è decorso, senza che l’interessato ricevesse comunicazione alcuna in ordine alle proprie dichiarazioni, il termine di 220 giorni dalla loro presentazione: a monte del comma 540 dell’articolo 1 invocato, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e il concessionario è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”. Nell’ambito della sentenza di secondo grado viene altresì evidenziato dai giudici che “la circostanza del decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione delle domande senza alcun pronunciamento sulle stesse da parte del concessionario e dell’Inps, è già di per sé sufficiente a determinare l’annullamento di diritto del credito oggetto delle istanze”. Secondo gli avvocati Matteo Sances e Giuseppe Serratì, in conclusione, l’importanza di questa sentenza si evince anche dal fatto che “stabilisce il principio che se un contribuente riceve un atto esattoriale dalla vecchia Equitalia, ora Agenzia entrate riscossione, e ritiene che il debito non sia dovuto, può fare una semplice comunicazione al concessionario su carta libera, senza dover necessariamente avviare un’azione legale, e se l’ente impositore non risponde entro 220 giorni, il debito si annulla di diritto. A dire il vero, da ottobre 2015 la legge è stata oggetto di alcune modifiche, ma la parte sostanziale della norma è rimasta in piedi”. 

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