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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Nuovo stop alla seconda farmacia a Neviano. Tar annulla l’ok di consiglio e Regione

Accolto un nuovo ricorso del farmacista del paese che si è opposto all’istituzione di una seconda sede nel comune. Annullata la delibera dell’assise per un’anomalia procedurale: ratificata solo la decisione della giunta del 2012 senza acquisizione di nuovi pareri

NEVIANO - Ancora un intoppo procedurale e il nuovo stop imposto da parte del Tar per l’istituzione di una seconda farmacia nel territorio cittadino di Neviano. I giudici della seconda sezione del tribunale amministrativo infatti, con una sentenza pubblicata ieri, hanno annullato l’istituzione della seconda sede farmaceutica nel Comune di Neviano, accogliendo il ricorso proposto dal dottor Edoardo Fonte, titolare di un’altra sede farmaceutica in via Umberto I, a ridosso della piazza principale del paese, e difeso dall’avvocato Pietro Quinto. Si tratta di un secondo ricorso favorevole alla parte ricorrente che già nel 2013 aveva ottenuto l’annullamento da parte del Tar (la decisione non venne impugnata) della istituzione di una seconda farmacia nel paese a seguito della decisione varata dalla giunta comunale nell’aprile dell’anno precedente.

Già in quell’occasione i giudici amministrativi, accogliendo i rilievi del legale della parte ricorrente, valutarono l’incompetenza dell’organo della giunta comunale nel definire la necessità di autorizzare l’apertura di una seconda sede farmaceutica e fornirono nel contempo al Comune la possibilità di riattivare l’iter attraverso la consultazione del consiglio comunale, l’acquisizione dei pareri degli organi preposti, e la valutazione della giunta regionale.

A distanza di tre anni, nel febbraio del 2016, l’assise comunale di Neviano, chiamata ad esprimersi nuovamente sull’istituzione della seconda farmacia, deliberò positivamente confermando l’istituzione della seconda sede farmaceutica e la proposta fu recepita anche dalla giunta regionale. Da qui un nuovo ricorso proposto dal legale Pietro Quinto, su disposizione del dottor Fonte, partendo dalla rilevazione di una ulteriore anomalia nell’iter procedurale amministrativo. In buona sostanza il nuovo atto del consiglio comunale aveva semplicemente confermato, come una sorta di ratifica, la precedente delibera della giunta del 2012 (annullata dal Tar), senza dare indirizzo per un rinnovo del procedimento e quindi con l’acquisizione ex novo di pareri e valutazioni. L’opposizione mossa dalla parte ricorrente era legata al fatto che l’amministrazione comunale, nel presentare e approvare la nuova deliberazione in consiglio, avrebbe dovuto svolgere una nuova istruttoria amministrativa acquisendo anche e soprattutto i nuovi pareri attualizzati e obbligatori tra cui quelli della Asl e dell’Ordine dei farmacisti. “I gudici del Tar, condividendo tale eccezione” spiega l’avvocato Quinto, “hanno rilevato che il consiglio comunale di Neviano si è limitato a trascrivere la deliberazione di Giunta del 2012, mentre avrebbe dovuto riesaminare l’intera questione, acquisendo dati aggiornati della popolazione e valutando le esigenze del territorio, anche in merito alla localizzazione della sede. L’incidenza dell’errore procedimentale è dimostrato dal fatto” aggiunge il legale riportando il dispositivo del Tar, “che i pareri obbligatori dell’Asl e dell’Ordine dei farmacisti espressi nel 2012 non erano più attuali perché espressi sulla base di una planimetria che segnava anche una zona diversa rispetto a quella approvata dal consiglio comunale”. La sentenza ha stabilito anche il consequenziale annullamento della deliberazione di recepimento  della giunta regionale, e per ora quindi la farmacia di via Umberto I rimane l’unica a copertura di un territorio di poco più di 5.200 abitanti.   

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