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Martedì, 23 Aprile 2024
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Passi carrai: per i giudici tributari la tassa reclamata dal Comune è dovuta

Depositata la sentenza relativa al primo ricorso. L'amministrazione ha chiesto, senza sanzioni, la tassa a partire dal 2013. Ai sensi della legge e del regolamento del 2012, l'unica esenzione è quella per i disabili

LECCE – La prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale ha confermato la correttezza della posizione dell’amministrazione comunale in tema di tributo per i passi carrabili, di cui nei mesi scorsi ha iniziato a chiedere il corrispettivo (senza sanzioni né interessi), per l’anno 2013, il primo non coperto dalla prescrizione quinquennale del diritto di richiedere il pagamento.

Il pronunciamento, che ha riguardato il ricorso di un condominio di via Merine, chiamato a versare 84 euro, indica in maniera abbastanza chiara un orientamento in una vicenda che ha sollevato molte polemiche: appena la scorsa settimana l’avvocato tributarista Maurizio Villani, nel corso di una commissione consiliare, aveva preannunciato una sicura sconfitta per Palazzo Carafa, esponendo le ragioni per le quali i ricorsi sarebbero stati tutti accolti. Nell'occasione era presente anche l'assessore ai Tributi, Christian Gnoni.

I giudici, nel primo caso esaminato, si sono però dimostrati di avviso contrario: seppur si volesse considerare allora valida la delibera di giunta del 2000 che aveva abolito il pagamento per tutti, la deliberazione del consiglio comunale del 2012, cioè il regolamento che prevede l’esenzione solo per i portatori di handicap (come la legge prescrive), prevale sul resto trattandosi di una competenza (le eventuali esenzioni della tassa sull’occupazione di suolo pubblico) propria del consiglio comunale.   

La commissione ha anche chiarito che la discrasia tra quanto dice il regolamento, articolo 42, e l’allegato “B” – redatto dalla giunta, indica le  varie tariffe, prevedendo per i passi carrabili la dicitura “occupazioni esenti” -, è da considerarsi un mero errore materiale che non può inficiare il regolamento. I giudici così concludono: “Appare evidente che il contrasto tra provvedimento deliberativo e l’allegato allo stesso, abbia determinato confusione sia negli uffici comunali che nei contribuenti: di conseguenza, è corretto l’operato del Comune di Lecce che ha richiesto il pagamento della tassa senza l’applicazione di sanzioni e interessi”.

Dopo la pubblicazione della sentenza, si è espresso il sindaco, Carlo Salvemini: “Dopo mesi di polemiche sulla nostra presunta incapacità tecnica - ribadita in ultimo in commissione controllo qualche giorno addietro con l’annuncio di certa soccombenza del Comune -. arriva un primo importante riconoscimento della bontà del nostro operato, come chiaramente motivato in sentenza. Governare significa spesso dovere prendere decisioni impopolari benché inevitabili e necessarie, in quanto fondate sull’interesse pubblico. Importante è assumerle in piena consapevolezza e nel rispetto assoluto delle norme e difenderle - perché appunto fondate su consapevolezza, legittimità e pubblico interesse - anche quando le polemiche si accendono”.

Dopo questa sentenza e in attesa delle altre che riguardano una cinquantina di ricorsi – ma è praticamente scontato l’esito – si tratta ora di capire se ci siano responsabilità, soprattutto di tipo erariale, per la situazione venutasi a creare. In questa direzione va la richiesta, avanzata nei giorni scorsi da Lecce Città Pubblica di conoscere quali eventuali atti abbiano indicato agli uffici di non riscuotere una tassa dovuta. Per il capogruppo, Pierpaolo Patti, il regolamento del 2004, se da una parte disponeva una sorta di sanatoria fino al 2000, precisava dall’altra che eventuali esenzioni sarebbero state determinate annualmente. Nulla, invece, sarebbe accaduto fino al 2008 quando l’unica esenzione specificata è quella per i disabili (e così per i regolamenti del 2009, del 2012 e del 2015). Se davvero così stessero le cose, dal 2005 in poi il Comune non avrebbe riscosso una tassa vigente.

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