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Martedì, 16 Aprile 2024
Attualità Copertino

Permesso valido ed esproprio illegittimo. Dal Tar via libera all’opificio “bloccato”

Seconda sentenza favorevole per la “Filiricci” a Copertino che si era opposta alla sospensione del permesso a costruire del Comune

COPERTINO – L’azienda “Filiricci” potrà finalmente completare il suo fabbricato ed avviare l’attività programmata di costruzione di cavi di trasmissione per macchine agricole, industriali e nautiche e di commercio di ricambi all’ingrosso in quel di Copertino. E’ quanto hanno disposto i giudici della seconda sezione del Tar di Lecce che accogliendo il ricorso presentato dal legale della ditta, l’avvocato Paolo Gaballo, hanno dato il via libera all’attività dell’azienda artigianale alla quale gli uffici comunali avevano imposto la sospensione dei lavori contestando la realizzazione di una recinzione e la carenza di documentazione inerente il progetto. Si tratta di un secondo responso positivo a favore della ditta che già lo scorso anno aveva ottenuto una sentenza a favore contro la sospensione della pratica da parte del Comune

Con l’ultima sentenza Il Tar ha, nello specifico, dichiarato illegittimi il provvedimento con cui il Responsabile dello sportello unico per l’edilizia del Comune di Copertino aveva sospeso i lavori del fabbricato dell’azienda di Francesco Filiricci e la delibera con cui il consiglio comunale di Copertino, già nel 2017,  aveva dichiarato la pubblica utilità di via dei Bizantini decretandone l’esproprio. Si tratta della strada dove sta sorgendo il fabbricato artigianale e dove la ditta aveva previsto l’area parcheggio per i suoi clienti. I giudici amministrativi hanno ritento valide le opposizioni mosse dai titolari dell’azienda che ora potranno continuare nell’insediamento dell’opificio.     

I fatti ricostruiti nel dispositivo della sentenza e da legale, Paolo Gaballo, hanno inizio nel 2011 quando l’azienda in questione ha ottenutofoto stampa-8 un permesso di costruire per realizzare un fabbricato dove poter avviare la sua attività in via dei Bizantini, una strada mai ultimata. Dopo aver realizzato la recinzione del fabbricato in virtù di una Scia, la ditta chiedeva il rinnovo del permesso di costruire del 2011 al fine di completare il suo fabbricato ed avviare la produzione. A questo punto lo sportello unico del Comune, analizzando la richiesta, decideva invece di sospendere l’istruttoria della domanda di rinnovo del permesso di costruire, chiedendo invece delle integrazioni documentali. In particolare gli uffici comunali richiedevano la presentazione di un progetto di completamento del fabbricato, senza la recinzione, che nel frattempo però la ditta aveva già realizzato in virtù della Scia che non era stata annullata dal Comune. Da qui la nascita del primo contenzioso con l’impugnazione del provvedimento di sospensione della pratica ritenuto illegittimo. Nel gennaio 2018, la prima sezione del Tar accoglieva il ricorso della ditta, ritenendo che il provvedimento di sospensione della pratica edilizia era intervenuto quando sulla domanda di rinnovo del permesso di costruire si era formato il “silenzio assenso” previsto dall’articolo 20 del Testo unico dell’edilizia. Inoltre, la carenza documentale eccepita dal Comune “non riguardava il fabbricato oggetto dei lavori, ma solo la recinzione, che, però, era stata realizzata in virtù di una Scia mai annullata”. Ma il braccio di ferro è andato ugualmente avanti in quanto il Comune, con un nuovo provvedimento, diffidava la ditta a non riavviare i lavori, sostenendo che la sua domanda era carente di altri documenti e del versamento del costo di costruzione relativo ai locali direzionali del suo fabbricato. A questo sia aggiungeva anche la richiesta di esproprio per pubblica utilità della via dei Bizantini e dell’area destinata al parcheggio della clientela. Sulla scorta nella nuova posizione assunta dal Comune il legale della ditta si rivolgeva nuovamente al tribunale amministrativo per chiedere l’annullamento sia del nuovo provvedimento che impediva il riavvio dei lavori, che della delibera del consiglio comunale che aveva dichiarato la pubblica utilità della strada.

E questa mattina è giunta la sentenza della seconda sezione del Tar di Lecce che ha accolto il ricorso della ditta ed annullato proprio il nuovo provvedimento e la delibera del consiglio comunale. “Secondo il Tar” spiega l’avvocato Gaballo, “una volta che si era formato un titolo abilitativo tacito, il Comune avrebbe potuto solo annullarlo in autotutela, ove ne ricorressero i presupposti di legge, e non impedire il riavvio dei lavori. Inoltre, la completezza della documentazione fornita dalla ditta era già stata accertata dalla precedente sentenza del Tar, che il Comune non aveva appellato. Mentre le eventuali pretese sul contributo di costruzione non potevano incidere sul titolo edilizio ormai formatosi. La deliberazione consiliare, invece, è stata dichiarata illegittima perché difetta della previa comunicazione di avvio del procedimento alla ditta”. I giudici  hanno anche condannato il Comune a pagare le spese legali ed a restituire il contributo unificato che la ditta aveva anticipato per il giudizio per complessivi 4.450 euro.

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