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Sabato, 20 Aprile 2024
Tar Puglia

Contributi per il reimpianto di ulivi: Tar colloca imprenditore in posizione utile

I giudici amministrativi di Bari hanno accolto il ricorso presentato dall'avvocato Adriano Tolomeo e rivisto la graduatoria di un bando del 2020

LECCE – Dalla posizione numero 5.574 alla 324, utile per vedersi riconosciuto l’accesso al contributo per il reimpianto di ulivi in zona colpita dalla batteriosi da Xylella fastidiosa. Grazie ai dieci punti attribuiti per il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale (Iap).

Buone notizie per il proprietario di uliveti nel Gallipolino che aveva presentato ricorso al Tar Puglia contestando la graduatoria definita dagli uffici regionali: nell’udienza pubblica del 26 ottobre, la Sezione Terza del tribunale amministrativo di Bari, ha accolto le tesi dell’avvocato Adriano Tolomeo annullando gli atti impugnati perché illegittimi nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Il contenzioso era sorto perché secondo la Regione Puglia il possesso del requisito doveva riferirsi al momento della presentazione della domanda di aiuto. Il ricorrente, in realtà, era iscritto con riserva nell’elenco di Inps degli imprenditori agricoli dal 18 dicembre del 2018 e un mese dopo aveva ricevuto la certificazione regionale di riconoscimento provvisorio della qualifica. Al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria l’uomo si è accorto della mancanza dei dieci punti e ha presentato ricorso gerarchico alla Regione. Intanto otteneva l’attestazione definitiva di riconoscimento della sua qualifica.

Nel mese di ottobre del 2021 il direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia ha rigettato il ricorso e successivamente è stata pubblicata la graduatoria definitiva che confermava il posizionamento non utile ai fini dell’ottenimento del contributo. Nel dicembre del 2021 è stato quindi depositato il ricorso presso il Tar che nel febbraio accoglieva l’istanza di sospensione cautelare e sollecitava un’integrazione del contraddittorio. Quindi si è tenuta l’udienza pubblica del 26 ottobre e dopo un paio di giorni la pubblicazione della sentenza: secondo i giudici è coerente con le norme generali del diritto l’equiparazione tra l’imprenditore agricolo professionale e colui che è in attesa di vedersi riconosciuta tale qualifica, avendone i titoli. Questo perché non deve essere penalizzato l’imprenditore che, magari per il protrarsi dei tempi del riconoscimento della qualifica, non riceve la relativa certificazione. I giudici hanno fatto notare che questa interpretazione, seppur non prevista esplicitamente dal bando, non è stata nemmeno esclusa.

Infine, non va dimenticato che l’imprenditore ha ricevuto la certificazione quando ancora la graduatoria non era definitiva e il suo ricorso interno non era stato ancora deciso.

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