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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Rigettato il ricorso di Mazzotta: regolare l'esito del voto a Carmiano

L'ex primo cittadino e i candidati della sua lista contestavano la regolarità delle operazioni di voto del novembre scorso. A febbraio i giudici avevano disposto una verifica da parte della prefettura

LECCE – L’esito delle elezioni amministrative di Carmiano, dello scorso novembre, è legittimo. Lo ha stabilito la Sezione Prima del Tar Puglia, sede di Lecce, respingendo il ricorso presentato dall’ex primo cittadino, Giancarlo Mazzotta, e dai componenti della lista elettorale a suo sostegno, e dichiarando inammissibili i motivi aggiuntivi (presentati con una memoria ad aprile).

La contestazione principale verteva su presunte irregolarità nelle procedure di voto, il cui esito aveva visto prevalere per 78 preferenze Gianni Erroi, relative alla verbalizzazione delle schede autenticate e non utilizzate: irregolarità dovute, secondo i ricorrenti, alla mancata corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e quello dei votanti e – nel novero delle schede autenticate – tra il numero di quelle scrutinate e quello delle schede non utilizzate. Nel ricorso erano poi riportate segnalazioni dei rappresentanti della lista di Mazzotta tali da far presumere l’irregolarità delle operazioni di spoglio e scrutinio in tre sezioni (1,2 e 7).

Il 24 febbraio i giudici amministrativi, tramite ordinanza, avevano delegato la prefettura a condurre degli accertamenti entro i 40 giorni dalla notifica del provvedimento. A metà marzo il risultato delle verifiche aveva sostanzialmente confermato quanto certificato dai tre presidenti di seggio, salvo il riscontro due difformità: la prima nella sezione 1 relativa al numero di schede nulle, effettivamente 23, una in meno di quanto dichiarato; la seconda nella sezione 7 dove le schede autenticate ma non utilizzate sarebbero state 312, una in meno di quelle che erano dichiarate.

Con una successiva memoria scritta la difesa di Mazzotta, affidata all’avvocato Saverio Sticchi Damiani, aveva fatto presente che il controllo fatto in prefettura avrebbe comunque reso plausibile l’ipotesi di una manipolazione dei risultati elettorali anche attraverso il meccanismo della cosiddetta scheda ballerina e, dunque, resa inevitabile la ripetizione delle operazioni di voto. L’udienza, che era stata fissata al 20 aprile, era stata dunque rinviata all’8 giugno per consentire ai giudici l’analisi dei motivi aggiuntivi. Il Comune di Carmiano è stato rappresentato dall’avvocato Adriano Tolomeo.

Si è quindi arrivati alla sentenza pubblicata oggi: il collegio – Antonio Pasca, presidente; Silvio Giancaspro, estensore; Alessandro Cappadonia, referendario – ha ritenuto non ammissibili due motivi di ricorso, perché generici e non adeguatamente provati, mentre ha rigettato quello principale con un ragionamento più articolato: da una parte, sulla base delle verifiche fatte in prefettura, è stata confermata la regolarità complessiva delle operazioni di voto, rimarcando il fatto che l’anomalia delle due schede (della sezione 1 e della sezione 7) non consente di ritenere inficiato un risultato elettorale fondato su una forbice di 78 voti; dall’altra, è stato spiegato in sentenza che il motivo di ricorso introdotto con la memora difensiva – l’ipotesi della scheda ballerina - sarebbe comunque stato inammissibile, dal momento che nel giudizio elettorale non sono ammessi motivi aggiuntivi diversi da quelli che esplicitano e puntualizzano le censure del ricorso originario (questo per contemperare le esigenze della tutela giurisdizionale con la speditezza del giudizio elettorale).

Al netto di questa premessa, è stato precisato in sentenza che l’ipotesi della scheda ballerina ha bisogno di essere supportata da un contesto indiziario sufficientemente solido che non può limitarsi al riscontro di violazioni formali. E per i giudici le “prove” non state prodotte dai ricorrenti né sono emerse nell’attività di verifica della prefettura.

Il collegio ha però anche deciso di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per verificare se l’assenza di due schede possa integrare ipotesi di reato a carico di chi ha sottoscritto i verbali in veste di pubblico ufficiale.

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