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Richieste di rimborso a pensionati ed eredi dall’Inps. Ecco quando sono illegittime

Tra le storie più recenti giunte al patronato c’è quella di una donna invitata dall’Ente a restituire somme relative alla pensione di invalidità ricevute dalla madre nel periodo antecedente alla morte avvenuta nel 2012.Abbiamo fatto il punto con l'avvocato Antonio Manco

LECCE - La madre è deceduta otto anni fa, dopo una lunga malattia, ma adesso la figlia, una 36enne leccese, è stata chiamata a restituire somme relative alla pensione di invalidità ricevute dal genitore, dal 1 maggio 2004 al 31 marzo del 2010, per un importo complessivo di neppure 500 euro (per la precisione di 439,85 euro), quindi di circa sette euro al mese.

La sollecitazione è arrivata dall’Inps nelle scorse settimane in una lettera che ha per oggetto un titolo piuttosto forte “accertamento somme indebitamente percepite su pensione”, e dove si fa presente che alla defunta sarebbero state corrisposte quote non spettanti in quanto l’ammontare dei redditi era superiore ai limiti previsti dalla legge (la numero 335 del 1995).

Nella missiva sono inoltre indicate le procedure per il pagamento con l’indicazione che dovrà essere effettuato, salvo ricorso, entro i 30 giorni dalla notifica dell’avviso. Ma nessuna precisazione o approfondimento è stato fornito sui conteggi svolti dall’Istituto per dimostrare questa tesi, con l’impossibilità da parte della destinataria di poter chiedere delucidazioni alla madre e recuperare la documentazione che la riguarda. Quello della signora non è un caso isolato.

Sono molti i patronati che si trovano ad affrontare questo tipo di problematiche, riguardanti un numero consistente di pensionati o di loro eredi.

Per avere un quadro più completo della situazione, abbiamo chiesto chiarimenti all’avvocato Antonio Manco (nella foto), esperto di diritto tributario, bancario e di gestione del sovraindebitamento.

Accade ormai con una certa frequenza che l’Inps spedisca a pensionati, quasi sempre ignari, richieste di rimborso per somme che, a parere dell’Ente di previdenza, sarebbero state erogate, magari per diversi anni, in maniera erronea. Può trattarsi di cifre irrisorie come anche di importi invece consistenti, pari a diverse migliaia di euro”.

Le richieste sono sempre legittime? L'avvocato Antonio Manco-3

“Non sono affatto rari i casi in cui l’Inps risulti effettivamente creditrice nei confronti dei cittadini. Ciò può avvenire ad esempio per via di calcoli errati sulla prestazione erogata, o per incumulabilità fra prestazioni eterogenee. Ma i motivi, in realtà, possono essere numerosi”.

C’è, dunque, da preoccuparsi per chi riceva tali richieste?

“No, non c’è da allarmarsi. Tuttavia, il destinatario della richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite deve fare molta attenzione al contenuto della comunicazione che gli viene recapitata e rivolgersi ad un buon patronato. Posso però dire che, molto spesso, le somme richieste non dovranno essere restituite”.

In quali circostanze, non è prevista la restituzione?

“In base all’articolo 13 della legge 412 del 1991, le somme erogate dall’Istituto per via di un proprio errore, commesso sulla base di un provvedimento formale e definitivo emanato dallo stesso Istituto, non potranno essere richieste in restituzione, rientrando in una speciale sanatoria in favore del pensionato che ha inconsapevolmente percepito le somme extra.

È tuttavia importante che l’erronea erogazione delle somme sia imputabile all’Inps e che, comunque, non via sia dolo da parte del soggetto che ha beneficiato dell’erronea assegnazione del denaro”.

Sono previste altre tutele per il cittadino?

“Sì, esistono anche altri aspetti da valutare e che aiutano lo sfortunato destinatario delle richieste di rimborso ad evitare l’esborso di somme che non sono più nella sua disponibilità. Il trascorrere del tempo, in questo senso, è dalla parte del contribuente. Molto spesso, infatti, le richieste di pagamento vengono formulate a distanza di molti anni dalla loro erogazione. Tuttavia, i crediti contributivi si prescrivono in cinque anni, sicché il presunto credito che si riferisca a periodi più risalenti potrebbe risultare estinto. Vi sono inoltre stringenti termini decadenziali che molto spesso Inps non rispetta. È dunque importante tenere conto di tutti questi aspetti nel loro complesso prima di procedere ad effettuare i rimborsi richiesti”.

In alcuni casi le espressioni utilizzate dall’Ente di previdenza paiono piuttosto forti. Addirittura il rimborso è stato talvolta richiesto perché le somme in questione sarebbero state oggetto di “percezione indebita”.

“Se è così, la cosa risulta alquanto grave. L’appropriazione indebita costituisce una fattispecie di reato e nei casi che stiamo trattando siamo ben lontani dall’ambito del diritto penale. Come già detto, il pensionato che incolpevolmente percepisce somme non dovute in quanto elargitegli per errore non dovrebbe avere nulla da temere, né sul piano civile né, tantomeno, su quello penale. Per tali ragioni, espressioni come quella detta appaiono quantomeno fuori luogo”.

Per concludere,cosa deve fare il destinatario di richieste di rimborso?

“Deve, come detto, rivolgersi all’ente di patronato di fiducia e contestare attraverso un ricorso amministrativo la pretesa di Inps in quanto illegittima. Sebbene quella descritta sia una problematica quasi sempre risolvibile, è comunque importante non sottovalutarla e muoversi nelle giuste direzioni”.

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