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Venerdì, 19 Aprile 2024
Depositato nel 2020

Già sancita l'autonomia della polizia locale e del comandante: ricorso inammissibile

Secondo i giudici del Tar il regolamento del Comune di Lecce di cui era stato chiesto l'annullamento non contrasta con la norma regionale che tutela le prerogative del corpo e del suo dirigente

LECCE - La Sezione Seconda del Tar Puglia, sede di Lecce, ha dichiarato inammissibile - per carenza d'interessa ad agire - il ricorso del comandante della polizia locale di Lecce, Donato Zacheo che aveva chiesto l'annullamento del regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 2020 perché ritenuto lesivo dell'autonomia del corpo e delle specificità della figura dirigenziale, nel timore che potesse rientrare nel criterio della rotazione applicato negli altri settori dell'amministrazione. 

A valle dell'udienza pubblica del 16 marzo, i giudici - presidente Antonella Mangia, consigliere Roberto Michele Palmieri, estensore Andrea Vitucci - hanno spiegato nella sentenza pubblicata il 21 marzo che, in realtà, il regolamento non si pone in contrasto con la normativa (nazionale e regionale) che sancisce sia l'autonomia della polizia locale, sia gli aspetti specialistici propri degli appartenenti al corpo, a partire dal comandante.

Per quanto riguarda il primo punto, viene richiamata la legge regionale del 2011 nella parte in cui prevede - primo comma dell'articolo 8 - che la polizia locale “non costituisce una struttura intermedia di settori amministrativi più ampi e non può essere posto alle dipendenze del dirigente o di un responsabile di diverso settore amministrativo” (art.8, comma 1, della legge pugliese del 2011).

Sul tema della specialità della figura dirgenziale del comandante, il riferimento è soprattutto al terzo comma dell'articolo 11 che recita così: “L'accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale e delle forze dell'ordine di pari grado”. A confermare questa peculiarità anche il comma 7 dell’articolo 5 “per cui gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge”;

Secondo il Tar il fatto che il regolamento contestato non richiami esplicitamente quelle disposizioni, non significa negarle ma, semplicemente, evitare la ridondanza di quanto già previsto. Il ricorso era stato presentato nel 2020 dall'avvocato Pietro Quinto.

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