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Giovedì, 25 Aprile 2024
Attualità Salve

Un punto in più se l'impresa è femminile: per il Tar è discriminazione

La terza sezione si è pronunciata nel merito di una vicenda iniziata la scorsa estate, relativa a un avviso pubblico del Comune di Salve

LECCE - Prevedere in un bando pubblico l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in base al genere è discriminatorio, anche quando lo scopo è quello, nobile, di favorire una parità di fatto. Lo ha stabilito la terza sezione del Tar Puglia - sede distaccata di Lecce - accogliendo solo parzialmente un ricorso. 

La vicenda fa riferimento a un avviso del Comune di Salve per l'assegnazione della concessione per il commercio su area pubblica nella marina di Pescoluse per la stagione estiva 2020. Il bando prevedeva che un punto fosse assegnato, a prescindere, a ogni richiedente donna.

La combinazione di questo fattore con gli altri requisiti richiesti aveva determinato una graduatoria dalla quale era rimasto escluso, proprio per un punto, il promotore del ricorso che, in prima battuta, aveva sollecitato subito un decreto urgente del Tar. La sua richiesta di sospendere gli effetti di quella graduatoria non era stata tuttavia accolta e lo stesso esito si era avuto in sede di trattazione collegiale dell'istanza cautelare, accordata nei tempi minimi previsti. Dalla discussione era emerso che solo l'ultimo dei motivi del ricorso necessitasse di approfondimento nel merito.

Così, quasi un anno dopo, la decisione è arrivata ed è stata di accoglimento delle argomentazioni della parte ricorrente rappresentata dagli avvocati Francesco Romano, Salvatore Ponzo e Lorenzo Maruotti: pur riconoscendo la lodevole intenzione dell'amministrazione, il collegio - presidente Enrico d'Arpe, consigliere Patrizia Moro, estensore Anna Abbate - ha individuato nella previsione di quel punto attribuito all'impresa, in quanto femminile. una sorta di discriminazione al contrario. Le ragioni, hanno scritto i giudici, sono proprio nei principi di parità di trattamento dei sessi consolidati tanto nell'ordinamento nazionale quanto nella cornice sovranazionale e nella necessità di una procedura comparativa - "in presenza di assegnazione di un bene pubblico, suscettibile di sfruttamento economico" - che garantisca parità di condizioni a tutti gli operatori.

Sebbene la sentenza non possa riportare indietro le lancette dell'orologio, dal momento che il ricorrente non ha potuto svolgere la sua attività durante la scorsa stagione, i suoi effetti possono essere utili in sede di richiesta di risarcimento del danno. Anzi, proprio per questa ragione la sentenza non ha perso il suo carattere di attualità.

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