Superato limite di velocità sulla statale? L’autovelox non è tarato, multa annullata
Dopo oltre un anno dal ricorso il giudice di pace ha annullato la sanzione per oltre 540 euro e la pena accessoria con la decurtazione di 6 punti dalla patente inflitte nel luglio del 2022 ad un automobilista brindisino immortalato dall’autovelox nella zona di Trepuzzi
TREPUZZI – Secondo la rilevazione e il fotogramma poco chiaro avrebbe superato il limite di velocità pigiando sull’acceleratore sino ai 160 chilometri orari, superando di oltre 55 chilometri il limite fissato sui 110 sul tratto della superstrada che da Brindisi porta a Lecce.
Ma la multa di oltre 540 euro (più la decurtazione di 6 punti dalla patente come pena accessoria), è stata annullata grazie alla recente sentenza del giudice di pace di Lecce. L’autovelox sulla Brindisi-Lecce, come evidenziato nel relativo ricorso, è considerato non omologato e non tarato adeguatamente e quindi, in base a tale sentenza, non attendibile.
Nei giorni scorsi infatti è stata resa noto il pronunciamento del giudice di pace di Lecce, l’avvocato Anna Maria Cosi, con il quale è stato accolto il ricorso proposto da un’automobilista brindisino che aveva contestato e impugnato il verbale della polizia locale di Trepuzzi. La multa riguardava una presunta infrazione rilevata sulla statale 613, la Brindisi-Lecce, all’altezza del Comune di Trepuzzi mediante l’apparecchiatura autovelox fissa.
“Con la propria autovettura circolava alla velocità di Km/h 160,55 eccedendo così di 50,55 km/h i limiti di velocità fissati in km/h 110” la contestazione mossa nei confronti del ricorrente per una infrazione rilevata nel luglio del 2022. E quale sanziona accessoria, oltre a quella di 543 euro, era stata comminata la decurtazione di 6 punti dalla patente e la conseguente sospensione della stessa da uno a tre mesi.
L’automobilista brindisino, ritenendo di non aver commesso l’infrazione contestatagli, ha proposto un ricorso in opposizione rivolgendosi all’avvocato Giorgio Ingrosso del foro di Brindisi. Il Comune di Trepuzzi si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’automobilista e la conferma della piena legittimità dell’operato della polizia locale.
La sentenza è arrivata dopo circa un anno: il giudice di pace leccese, accogliendo anche le argomentazioni svolte dall’avvocato Ingrosso sulla illegittimità del rilevamento elettronico per difetto di omologazione e della taratura del dispositivo oltre che sulla inattendibilità del rilievo fotografico, ha rilevato che “l’accertamento da cui è scaturito il verbale impugnato nel presente giudizio non può ritenersi attendibile ai fini dell’accertamento della velocità atteso che lo strumento di rilevamento utilizzato risulta privo di idonea documentazione che attesti la avvenuta omologazione e taratura dello strumento all’atto della sua installazione presso la statale Brindisi-Lecce e nelle condizioni ambientali proprie di quel sito”.
Da ultimo il giudice ha altresì statuito che “la violazione in questione si fonda sulla fotografia esaminata dagli agenti e prodotta in atti: la stessa è poco chiara in ordine agli elementi essenziali quali ad esempio la targa della autovettura, che è poco visibile e non perfettamente leggibile”.
Sulla scorta delle argomentazioni accennate, dunque, il giudice di pace di Lecce ha accolto il ricorso ed annullato il verbale di violazione al codice della strada notificato all’automobilista.