rotate-mobile
Venerdì, 29 Marzo 2024
Prima Sezione del Tar / Cavallino

Tariffe di smaltimento dei rifiuti: infondato il ricorso di Cavallino

Il Comune dell'hinterland leccese riteneva di non aver avuto diritto al contraddittorio in una vicenda sorta per la ridefinizione dei costi di conferimento presso l'impianto della società Progetto Ambiente, risolta poi con una transazione per complessivi 15 milioni di euro

LECCE - La Prima Sezione della sede leccese del Tar Puglia ha stabilito che i singoli Comuni non possono contestare le tariffe di smaltimento legittimamente determinate dall'Agenzia regionale dei rifiuti (Ager).

Il contenzioso è nato per iniziativa del Comune di Cavallino, nel 2017, con il convincimento che la società Progetto Ambiente, concessionaria dell'impianto pubblico di produzione di combustibile da rifiuto a servizio di tutta la provincia, non potesse determinare il costo dello smaltimento se non nel contraddittorio pieno e necessario con tutti i Comuni della provincia. A quel tempo la società era riuscita a ottenere da Ager l'aggiornamento della tariffa di conferimento dopo una lunga querelle giudiziaria: ne era scaturito un credito di circa 20 milioni (qui l'articolo sulla sentenza del 2015 del Consiglio di Stato), vantando nei confronti di 96 Comuni, poi ridotto a 15 grazie a una transazione.Quello di Cavallino, però, con il ricorso degli avvocati Sergio De Giorgi ed Ernesto Sticchi Damiani, ha impugnato tutti i relativi pronunciamenti del Tar invocando il rimedio straordinario dell'opposizione di terzo, ma il ricorso è stato giudicato infondato.

I giudici (presidente Ettore Manca, estensore Patrizia Moro), accogliendo le ragioni di Progetto Ambiente, difesa da Luigi Quinto, e da Felice Lorusso per Ager, hanno chiarito che l'Ambito territoriale ottimale e poi l'Ager, subentrata al primo, è una “forma associativa tra enti locali finalizzata allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati. Da tanto deriva che la notifica del ricorso - quello originario di Progetto Ambiente del 2011, ndr - e la conseguente partecipazione nel relativo giudizio dell’Associazione cui i singoli Comuni hanno delegato in via esclusiva l’esercizio delle funzioni per cui è causa, consente di ritenere rispettato il requisito del contraddittorio, sia in considerazione della delega conferita dai Comuni all’Associazione costituita ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000 (Organo di gestione dell'Ato, ndr), sia in considerazione della partecipazione degli stessi attraverso l’assemblea dell’Ato e dell’Ager”.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Tariffe di smaltimento dei rifiuti: infondato il ricorso di Cavallino

LeccePrima è in caricamento