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Sabato, 20 Aprile 2024
Rimborsi potenziali per quasi 100 mila euro / Gallipoli

Terreni agricoli tassati come zone edificatorie: accolti ricorsi, tegola per il Comune

Il responso nel giudizio di primo grado della Commissione tributaria avalla la tesi del titolare di un’impresa che ha contestato le richieste tributarie del Comune di Gallipoli per i suoli lungo il litorale nord considerati come edificabili

GALLIPOLI - Una brutta gatta da pelare in termini di introiti tributari per il Comune di Gallipoli dopo l’esito degli ultimi ricorsi che potrebbe portare ora anche a rimborsi alquanto ingenti in seguito all’accertata illegittimità dell’imposizione fiscale.

In buona sostanza, come reso noto dai legali Alessandro De Matteis e Claudio Tempesta di uno dei ricorrenti, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce il Comune di Gallipoli avrebbe per anni tassato come edificabili, ai fini IcI ed Imu, dei terreni che invece non lo erano essendo stati riclassificati dagli strumenti urbanistici come zone agricole.

Secondo i giudici tributari il Comune sarebbe dunque sostanzialmente incorso in un grave errore di applicazione e lettura degli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica, in particolare per non aver tenuto conto delle modifiche apportate dalla Regione in sede di approvazione del Piano regolatore  generale “adottato” e delle implicazioni conseguenti all’entrata in vigore del Piano paesaggistico territoriale regionale.

Stando al decisum della commissione tributaria, gli uffici comunali avrebbero proseguito a trattare come zone edificatorie una serie di terreni che di contro avevano ricevuto definitiva e finale tipizzazione urbanistica di zone agricole, percependo con ciò introiti tributari di gran lunga superiori a quelli spettanti per legge.

Errore questo in cui l’ente civico gallipolino sembra aver perseverato per anni, non senza paradossi e contraddizioni, se è vero, come è vero, che nel contempo allo stesso ricorrente che ha impugnato le richieste di pagamento dei tributi,  è stata negata in assoluto ogni possibilità di costruire su quei terreni.

Il Comune quindi, secondo quanto chiariscono i legali, per effetto delle due nuove decisioni della Commissione tributaria provinciale, non solo non potrà esigere per il futuro gli importi ingiustamente richiesti nel passato, ma dovrà rimborsare quelli indebitamente incassati.

Si parla nello specifico della vasta area costiera che si trova all’ingresso nord della citta ionica, in prossimità di alcune delle più note darsene di Gallipoli. Ad adire la giustizia tributaria è stato il titolare di un’impresa, difeso dagli avvocati Alessandro De Matteis e Claudio Tempesta e le sentenze a lui favorevoli, nei giudizi di primo grado, sono due.

In entrambi pronunciamenti i giudici tributari hanno dunque stabilito che la fascia costiera nord del Comune di Gallipoli è tipizzata dal Prg come zone agricola. In estrema sintesi quindi, non trattandosi di zona edificabile, l’ente civico non avrebbe potuto tassarla come tale a fini Imu. Vista l’illegittimità dell’imposizione fiscale e la necessità di far luogo ai rimborsi, per il solo ricorrente si prevede un ristoro che ammonta a poco meno di 100 mila euro.

La sintesi del giudizio di primo grado

Contro gli avvisi di accertamento Imu del 2014 e 2016 il ricorrente ha promosso un duplice ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sostenendo in breve che, contrariamente a quanto ritenuto dall’ufficio tecnico e tributi, il completamento dell’iter di approvazione della variante urbanistica del Prg del 2007 avrebbe determinato la regressione della condizione urbanistica dei suoli di sua proprietà da zone edificatorie, quali erano in sede di “adozione”, a zone agricole prive di capacità edificatoria.

E ciò per effetto delle prescrizioni e modifiche a suo tempo apportate al piano regolatore dalla Regione di cui il Comune avrebbe mancato di tener conto in fase di presa d’atto e di adeguamento cartografico delle tavole del Prg. Si è anche sostenuto che l’inedificabilità scaturiva anche dalle previsioni del Pptr.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha avallato le argomentazioni difensive sostenute dai legali De Matteis e Tempesta, in ciò confortata anche dagli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, accogliendo i ricorsi introduttivi e annullando gli atti impositivi tributari per la parte ritenuta non legittimamente dovuta. 

“Gli esiti dei giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale rimettono le cose al loro giusto posto e consentono ai proprietari di quelle aree di far fronte ad un’imposizione fiscale finalmente equa e proporzionata alle reali possibilità di utilizzo” commenta l’avvocato Alessandro De Matteis, ”l’interpretazione fornita dai giudici tributari appare difatti ineccepibile perché scaturisce da una corretta lettura dello strumento urbanistico comunale che per anni l’ente aveva colpevolmente travisato. Ora è giusto che il Comune rimborsi il ricorrente di quanto indebitamente pagato negli anni”.

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