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Giovedì, 28 Marzo 2024
Dopo il ricorso dei gestori

Trattamento dei rifiuti negli impianti minimi: tariffe restano di mercato

Sentenza del Tar Lombardia che riguarda anche la Puglia: solo dopo una programmazione nazionale, Arera avrebbe potuto regolamentare l'ambito tarriffario. E si scatena la bagarre sul piano politico: assessora Maraschio replica ai consiglieri di Azione

LECCE - Non è legittimo, per i giudici amministrativi del Tar della Lombardia, il sistema che aveva individuato tra gli impianti per il trattamento dei rifiuti, quelli cosiddetti minimi con controllo delle tariffe applicate. La sentenza riguarda anche la Puglia che, come altre regioni, aveva dato applicazione alla delega ricevuta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), ma i titolari degli impianti avevano avviato il contenzioso ipotizzando l'incompatibilità con il quadro normativo esistente.

Dopo la discussione della causa, il 25 gennaio, è di ieri la pubblicazione della prima sentenza. Sono state accolte le tesi sostenute dai legali Ernesto Sticchi Damiami e Michele Vaira per la Cooperativa Nuova San Michele; Luigi e Pietro Quinto e Vittorio Triggiani per la Appia Energy e Annalisa Pasqualono per De Cristofaro. 

Secondo i giudici milanesi attraverso l’esercizio di un potere non attribuitole dalla legge l’Autorità ha determinato un’inversione procedimentale dell’iter di programmazione. Solo dopo l’adozione del Programma nazionale – con l’individuazione in quella sede dei criteri per la qualificazione degli impianti come minimi – l’Arera avrebbe potuto (e dovuto) disciplinare l’ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall’ordinamento”

L''avvocato Luigi Quinto ha così commentato la sentenza:Per effetto della decisione del Tar, che ha affermato che la definizione degli impianti minimi può avvenire solo in sede nazionale e non in ambito regionale, è venuto meno l’impianto regionale, delineato con il Piano Regionale e con la delibera della Giunta Regionale numero 2251 del 29 dicembre 2021. Gli impianti pugliesi continueranno ad operare nel regime attuale con una differenza tra quelli che trattano i rifiuti urbani indifferenziati e quelli che trattano i rifiuti organici ed i rifiuti speciali. I primi rimangono soggetti al regime concessorio, con aggiornamento delle tariffe di conferimento secondo i meccanismi contrattuali. I secondi ritornano in regime di libero mercato, privi di vincoli sia sotto il profilo tariffario sia sotto il profilo dei flussi. A nessuno di essi potrà essere applicato il regime regolatorio tariffario di Arera

Una volta pubblicata la sentenza è divenuta oggetto di diatriba sul piano politico. Secondo il gruppo di Azione, da qualche tempo fuori dalla maggioranza al governo la Regione Puglia ha usato, per chiudere il Piano dei rifiuti approvato di recente, una delibera dell’Arera, ed è quella delibera ad essere stata dichiarata illegittima da Tar, travolgendo quindi a cascata tutti gli atti regionali che ad essa facevano riferimento. Ma diffidiamo dall’usare questa ragione per giustificare il vero fatto neppure tanto sotto inteso: la clamorosa mancanza di impianti e la perdita di milioni e milioni di finanziamenti europei per realizzarli, considerato che la delibera Area è stata usata dalla Regione proprio per coprire inerzie e inettitudini. Il fatto che la toppa sia stata dichiarata inutilizzabile, dunque, non giustifica i responsabili del buco.

Per la giunta regionale ha peso la parola Anna Grazia Maraschio, assessora all'Ambiente, per la quale i tentativi di associare la sentenza del Tar alla validità del Piano regionale dei rifiuti sono del tutto privi di fondamento: “La norma regolatoria annullata disponeva a tutte le Regioni di definire alcuni impianti di gestione dei rifiuti come minimi, poiché funzionali alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani; in presenza di determinate condizioni di mercato previste dalla stessa norma tale delibera prevedeva inoltre determinati meccanismi di calcolo per la definizione delle tariffe di accesso ai cosiddetti impianti minimi, sulla base di parametri trasparenti e costi efficienti. La Regione Puglia, come altre Regioni, ha applicato tale norma con deliberazione della giunta regionale nei termini previsti dalla delibera Arera sovraordinata, individuando quali impianti minimi gli impianti di recupero Forsu, gli impianti di recupero con valorizzazione energetica e le discariche. La Regione Puglia procederà alla valutazione delle necessarie determinazioni conseguenti all’annullamento della delibera Arera, congiuntamente con le altre Regioni nei tavoli istituzionali nazionali, adottando tutte le misure utili e necessarie a tutelare le comunità locali nel perseguimento degli obiettivi fissati in materia di gestione dei rifiuti urbani

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