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Giovedì, 28 Marzo 2024
Vendita e Affitto

Mutuo per acquistare la casa: ecco chi può detrarre gli interessi passivi

Quali sono i requisiti per accedere a questa possibilità? E' consentito farlo anche per immobili diversi dalla prima casa? Di seguito le risposte in merito

LECCE - Acquistare una casa è sempre stato un sogno per tante famiglie salentine. Al fine di realizzarlo, molte persone intendono attivare - o magari lo hanno già fatto - un mutuo con un ente creditore. 

A chi si sta approcciando a questa operazione, interesserà sapere che ogni rata versata mensilmente non contiene solo parte della somma da restituire, ma anche gli interessi maturati nei confronti dell’istitutola percentuale in questione dipende dal tasso sottoscritto nel momento del prestito: le cifre risultanti sono comunemente chiamate interessi passivi.

E' opportuno tenere presente che - talvolta - gli interessi passivi possono essere detratti a livello fiscale. Ecco cosa sapere in merito. 

Detrarre gli interessi passivi

Nei successivi 12 mesi che seguono all'acquisto di un immobile adibito ad uso domestico, i beneficiari della somma possono avere una detrazione d’imposta sugli interessi passivi e sugli oneri accessori, pari al 19%, fino a un massimo di 4000 euro.

Per usufruire di questa detrazione Irpef è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • L’ente che concede il mutuo deve avere una sede in Italia o in un paese appartenente all’Unione Europea
  • Il mutuo deve riferirsi all’acquisto della prima casa in cui l’intestatario del mutuo trasferirà la residenza stabile, anche nel caso in cui l’immobile diventi la residenza di un congiunto
  • Bisogna essere intestatari del mutuo e proprietari dell’immobile a prescindere dalla quota di proprietà e quella di detrazione spettante, tranne per i prestiti richiesti prima del 1991
  • Si deve formalizzare l’acquisto entro l’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo

Detrazione per immobili diversi dalla prima casa

La detrazione degli interessi passivi sui mutui stipulati prima del 1993 rimane valida anche nel caso di case diverse da quella principale. Il limite massimo della detrazione, però, ha un importo diverso, nello specifico 2065,83 euro. Un caso particolare è quello dei contratti di mutuo che sono stati sottoscritti nel 1991 e nel 1992. In queste due situazioni la detrazione vale soltanto se l’immobile non è stato dato in affitto e ha mantenuto dunque la caratteristica di “seconda casa”.

Altra ipotesi aggiuntiva è quella dei cosiddetti mutui agrari: in tal caso il calcolo va effettuato in base ai dati del Catasto sui terreni oggetto dell’acquisto, mentre non è ammessa se l’importo complessivo supera il reddito domenicale (quello che si ricava dai terreni nel territorio statale e dunque iscritti al Catasto in quanto tali) e quello agrario (l’entrata relativa al capitale d’esercizio e al lavoro per organizzare la produzione).

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