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Cronaca

Abusivi nella casa di un’anziana leccese: sette anni per un risarcimento

È l'esito del complicato caso personale di una 78enne, assegnataria di alloggio popolare, occupato abusivamente: dopo diversi anni dall'inizio della vicenda e varie peripezie, lo Iacp costretto dal Tribunale a risarcire il danno

 

LECCE – Il sogno di una casa popolare “troncato” dall’occupazione abusiva. Una situazione raccontata spesso dalle cronache locali e nazionali: ma per una donna di Lecce, che aveva ottenuto il riconoscimento dei requisiti per accedere all’alloggio, subendo in prima persona il fenomeno, giustizia sembra fatta, visto che il Tribunale di Lecce ha stabilito che lo Iacp, l’Istituto autonomo case popolari, dovrà risarcirla del danno.

Questa è la storia della signora R., 78enne che, vivendo sola in un appartamento in affitto ed essendo in possesso dei necessari requisiti soggettivi, ha deciso di presentare domanda per l’assegnazione di alloggio popolare nel Comune di Lecce; dopo lunga attesa, nel mese di gennaio 2005, l’anziana è stata convocata presso l’Ufficio casa di Palazzo Carafa, dove le hanno comunicato la disponibilità di un alloggio confacente alle sue esigenze abitative e che, pertanto, si poteva procedere alla sua assegnazione.

Il 31 gennaio 2005 l’interessata si recava sul posto, senza la possibilità di visionare l’immobile in quanto le porte dello stesso erano ancora murate a titolo cautelativo per evitare occupazioni abusive. L’11 marzo successivo veniva emesso decreto dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale leccese con cui si assegnava alla signora R. l’alloggio individuato, mentre quest’ultima provvedeva a consegnare la documentazione necessaria; il 21 marzo, provvedeva, previo versamento dei relativi oneri, alla sottoscrizione del contratto di locazione.

Allorché dopo pochi giorni l’anziana, recandosi presso gli uffici Iacp per concordare la formale immissione in possesso dell’alloggio, con sua grande sorpresa apprendeva che non si potesse procedere in quanto l’alloggio, nel frattempo, era stato occupato abusivamente. Il 30 marzo, con raccomandata su esplicito incarico della signora R., il suo avvocato, Piergiorgio Provenzano, inoltrava “formale diffida” al Comune e allo Iacp, perché si attivassero le procedure necessarie a liberare l’immobile dagli occupanti abusivi.

Il 20 aprile, con propria nota, il Comune rilevava di aver esaurito le proprie competenze con l’emissione del decreto di assegnazione, sollecitando l’intervento da parte dell’Iacp; da quest’ultimo, però, nessuna notizia. Da qui, l’anziana decideva di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, in data 9 maggio, con il quale, sollecitava l’intervento degli organi preposti affinché si facesse presto giustizia e lei potesse entrare nel legittimo possesso dell’alloggio assegnatole.

Da qui, veniva instaurato il procedimento penale nei confronti degli occupanti abusivi, che, in data 14 gennaio 2011, venivano condannati, con sentenza poi passata in giudicato, sia per l’occupazione abusiva che per il reato di falso, avendo ingiustamente retrodatato la decorrenza dell’occupazione nel tentativo di poter usufruire della sanatoria disposta dalla legge regionale del 2005. Nel frattempo, la signora R. si rivolgeva al Tribunale di Lecce, chiedendo ed ottenendo un provvedimento d’urgenza, con il quale in data 4 novembre 2008, si ordinava all’Iacpdi Lecce il compimento delle attività, materiali e giuridiche, necessarie a consentire alla ricorrente il godimento dell’immobile oggetto del contratto di cui alla premessa.

Nonostante il  provvedimento d’urgenza, nonostante la condanna penale passata in giudicato, l’Iacp non provvedeva a liberare l’immobile dagli occupanti abusivi, né tanto meno ad assegnare alla malcapitata un alloggio sostitutivo, limitandosi, anzi, a tentare un timido accesso nel tentativo di eseguire lo sgombero, salvo poi fermarsi ed attendere passivamente lo sviluppo della situazione.

Nel frattempo la signora R., pensionata al minimo, che per l’alloggio popolare avrebbe pagato un canone di poco più di 16 euro, era costretta a pagare un canone di mercato di circa 500 euro, con grande sacrificio e danno per lei irreparabile, in quanto le sue già precarie condizioni di vita venivano rese ancor più precarie dal notevole esborso economico cui si sottopone per poter corrispondere  il canone di mercato.

Risulta forse superfluo evidenziare che tale situazione comportava per lei il necessario intervento dei figli, per poter consentire la sopravvivenza, a costo comunque di grandi sacrifici e rinunce. L’azione di merito andava avanti, dove, oltre a chiedere in via definitiva la consegna materiale dell’alloggio, si pretendeva il risarcimento del danno, consistente nella differenza tra il canone sociale al quale avrebbe avuto diritto e quello di mercato da corrispondere.

Questa azione è stata finalmente decisa con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce nei giorni scorsi, e, con la quale, nel prendere atto del diritto della signora R. ad avere la consegna dell’alloggio spettante secondo regolare contratto, si ordina allo Iacp di Lecce l’adempimento del contratto di locazione del 21 marzo 2005 mediante immissione della conduttrice nel possesso immediato del bene e, allo stesso tempo, lo condanna al pagamento in favore dell’assegnataria della differenza tra il canone di locazione in astratto dovuto e quello effettivamente corrisposto.

Esprime soddisfazione l’avvocato Provenzano per la vicenda che “finalmente – afferma - rende giustizia alla mia assistita, non senza, però, l’amaro in bocca dovuto alla constatazione che tutta questa situazione, durata fin qui sette anni, avrebbe potuto risolversi in breve tempo e senza patemi, laddove l’Iacp avesse fatto il proprio dovere e si fosse attivato per la realizzazione del suo fine istituzionale di garantire la casa a chi ne ha diritto”.

“E l’amaro aumenta – prosegue -, se poniamo mente al fatto che oggi l’interessata ha ottantacinque anni, e nulla e nessuno le potrà restituire la serenità della quale è stata irreparabilmente privata in questi anni in cui si è trascinata questa assurda situazione”.

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