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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Gallipoli

Acquisti online, disposto dissequestro: "Niente truffa"

Il Tribunale del riesame ha dato ragione a madre e figlio di Gallipoli, titolari di una ditta e che vendevano oggetti di elettronica anche via web. Insussistenza di indizi per la truffa aggravata

LECCE - Annullata l'ordinanza, quanto sequestrato, in particolare computer e materiale informatico, torna in possesso di madre e figlio gallipolini, che erano stati accusati di truffa a seguito di un'indagine dei carabinieri della compagnia jonicva, avviata sulla scorta di diverse querele, per via di merce acquistata online (in particolare di elettronica) e che non sarebbe stata recapitata. E' quanto deciso questa mattina dai giudici del Tribunale del Riesame. La donna ed il figlio erano difesi dagli avvocati Sabrina Conte e Anna Toma.

Accolta, dunque, la richiesta depositata il 4 marzo scorso. Per i legali, un verdetto importante. "Il presupposto dell'annullamento - commentano - è l'insussistenza degli indizi per la configurazione del reato di truffa aggravata, così come in un primo momento contestato dall'accusa". La vicenda è nota ed ha fatto discutere molto, tanto più che le segnalazioni presso la caserma dei carabinieri sono arrivate da diverse parti d'Italia, e non sono state poche. Ma i due indagati si erano da subito difesi dagli addebiti, e oggi il Riesame ha rivisitato tutta la vicenda, stabilendo come sia "di tutta evidenza, sulla scorta delle condizioni contrattuali […], che i potenziali acquirenti dei prodotti informatici ed elettronici commercializzati […] erano adeguatamente notiziati dalla possibilità che l'ordinativo non andasse a buon fine". E infatti, sono sempre i giudici a chiarire, in un passaggio precedente, che, "sul sito dell'impresa, […] si legge testualmente: nel catalogo prodotti pubblicato […], poiché l'accesso e la possibilità di ordine on line, modificano in tempo reale la disponibilità del prodotto, […] non dà la certezza di assegnazione della merce ordinata".

Altro passaggio, riguarda i pagamenti. Sul sito appare che "le merci fornite dovranno essere pagate con contrassegno postale o bonifico bancario anticipato. Salvo diverse condizioni che dovranno essere concordate in forma scritta […], si riserva, a suo giudizio insindacabile, il diritto di non procedere alla spedizione anche dopo aver accettato l'ordine, a quei clienti che risultassero fuori fido, ovvero con insoluto o in contenzioso".

In più, coloro i quali si approcciassero al sito per ordinare un prodotto, motivano ancora i giudici, sarebbero stati consapevoli "che la spedizione del prodotto sarebbe avvenuta solo dopo il pagamento del relativo corrispettivo". E come riferimento, si cita la pagina web di una procedura di acquisto, dove si legge: "Non appena riceveremo il pagamento provvederemo alla spedizione della merce ordinata". Per il collegio giudicante, "i ritardi contestati nella consegna della merce […], non integrano il reato di truffa perché trattasi, peraltro, di una condotta comunque successiva alla conclusione di un contratto già di per sé perfezionato".

Ovvero, affinché si possa configurare il reato vero e proprio, "gli artifici ed i raggiri devono intervenire nella formazione del negozio influendo sulla volontà del soggetto passivo a tal punto da indurlo a concludere il contratto". Inoltre, si rileva come non vi fosse un impegno formale nella consegna entro un termine minimo prestabilito, né, "a riscontro delle denunce-querele sporte dagli acquirenti" risultano "richieste di rimborso rimaste inevase". Madre e figlio, d'altro canto, hanno esibito una copia dei risarcimenti per gli ordinativi non andati a buon fine a gennaio, febbraio e marzo di quest'anno e dei bonifici per gli ordini inevasi. E come "ulteriore riscontro dell'insussistenza di una condotta fraudolenta - concludono i giudici -, giova rilevare" che la ditta "è regolarmente iscritta alla Camera di commercio ed ha una effettiva sede operativa in Gallipoli".

La cronistoria del caso: https://www.lecceprima.it/articolo.asp?articolo=19290
https://www.lecceprima.it/articolo.asp?articolo=19332

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