rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Anziano presenta ricorso ed ora l’Inps gli dovrà ricalcolare la pensione

I giudici leccesi danno ragione ad un pensionato, che nell'ultimo decennio di attività aveva subito la cassa integrazione: sulla sua pensione era stato escluso il computo delle mensilità aggiuntive e delle ferie non godute

LECCE – L’Inps di Lecce dovrà ricalcolare la pensione di un ex dipendente di alcune ditte di costruzioni, finito nell’ultimo decennio di attività in cassa integrazione, tenendo conto dei compensi extramensili, ossia di mensilità aggiuntive e indennità di ferie non godute. È questo l’esito di una sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, favorevole ad Antonio Aprile, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Antonio Lombardo, che aveva presentato ricorso contro l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), per vedere riconosciuto sulla propria pensione alcuni guadagni non calcolati.

Il ricorrente, titolare di una pensione di anzianità, con decorrenza da aprile 2000, erogata dalla sede di Lecce, nell’ultimo decennio dalla maturazione, era stato collocato in cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione involontaria per un periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 marzo 2000, percependone la relativa indennità. Il 15 marzo 2011, l’uomo presentava il procedimento amministrativo contro l’Inps di Lecce, per richiedere la ricostituzione della pensione di anzianità per effetto della inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile di tutti i compensi percepiti “in costanza di rapporto di lavoro”, anche e soprattutto a titolo di compensi extramensili (tredicesima, quattordicesima e ferie non godute).

A sostegno delle sue tesi, ci sono degli interventi della Corte di Cassazione (sentenza n.16310 del 19.08.2004, confermata dalle successive sentenze n.157 del 2007, n.17502 del 2009 e dalla n.17976 del 02.08.2010), che ha affermato che ai fini del calcolo della contribuzione figurativa dovuta per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (mensilità aggiuntive e indennità per ferie non godute), poiché essi stessi rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente.

L’Inps, da parte sua, ha ritenuto di dover escludere nella determinazione della pensione gli emolumenti extramensili. Ma la disciplina della materia prevede che in relazione alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile debbano essere inclusi gli emolumenti extramensili, poiché rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla legge n.153 del 1969.

In ragione di questo, l’Inps avrebbe dovuto inserire nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, anche per la parte corrispondente al valore retributivo della contribuzione figurativa per disoccupazione, tutti gli emolumenti extramensili relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni, mobilità e di disoccupazione. La sentenza dei giudici amministrativi, di fatto, ristabilisce il principio, sanando questa situazione di conflitto.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Anziano presenta ricorso ed ora l’Inps gli dovrà ricalcolare la pensione

LeccePrima è in caricamento