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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Arnesano

Rdc: vincite non dichiarate, ma al gioco perdeva di più. Assolto

Un 48enne di Arnesano era stato accusato di aver percepito il beneficio dello Stato, pur avendo introiti dal gaming online. Peccato che in realtà ci rimettesse

LECCE – Rischiava un anno e mezzo di reclusione – tanto aveva invocato il pubblico ministero Massimiliano Carducci –, per non aver dichiarato il ricavo dal gioco online e aver percepito comunque il reddito di cittadinanza, ma, nel processo con rito abbreviato, il giudice Sergio Mario Tosi l’ha assolto. E questo, anche grazie alla controprova fornita dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Cosimo D’Agostino e Valeria Corrado, i quali hanno dimostrato che le perdite, alla fine di tutto, sarebbero state superiori agli introiti. Insomma, M.Q., 48enne di Arnesano, ci avrebbe solo rimesso soldi, a causa della passione per il gaming sul web.

Il 48enne, a seguito di indagini svolte dalla guardia di finanza, era stato accusato di non aver inserito nell’istanza rivolta all’ottenimento del sussidio quanto conseguito dal gioco nel periodo precedente, così mantenendo, dall’aprile del 2019 al settembre del 2020, un vantaggio dovuto al beneficio pari a poco più di 20mila e 700 euro. Inoltre, rispondeva di non aver comunicato le variazioni mobiliari del nucleo familiare successive alla richiesta del reddito di cittadinanza, continuando quindi a godere del contributo.

I finanzieri di Lecce hanno rilevato nel corso degli accertamenti come, fra il 2017 e il 2020, l’uomo avesse ricavato dal gioco su piattaforme online di soggetti concessionari o autorizzati dallo Stato, oltre 263mila euro. E sebbene si tratti di redditi che non devono essere indicati nella dichiarazione annuale per le imposte dirette, risultano rilevanti nel momento in cui si debba stabilire se un richiedente abbia o meno diritto al reddito di cittadinanza.

La difesa, però, con le sue memorie, ha convinto il giudice dell’incolpevolezza del 48enne, dimostrando sia che le vincite, alla fine di tutto, sarebbero state inferiori, anche se di poco, rispetto agli importi spesi (di fatto, i soldi incassati sarebbero stati reinvestiti in nuove giocate), sia che, secondo quanto rilevato dagli stessi finanzieri, tutti gli altri dati riportati nella dichiarazione sostitutiva unica, quindi reddituali, familiari e patrimoniali, sarebbero stati conformi a quelli reali.

Nelle motivazioni che hanno condotto verso l’assoluzione, il giudice ha rilevato l’assenza dell’elemento psicologico del reato. Ovvero, la “condotta in contestazione non risulterebbe assistita dalla necessaria consapevolezza e dolo indispensabili per la punibilità”.

In altre parole, se per la norma l’importo vinto dovrebbe essere considerato reddito senza possibilità di deduzioni, “deve rilevarsi come sia piuttosto complicato per il comune cittadino – scrive il giudice – essere consapevole di tale qualificazione, specie quando effettua un gran numero di giocate che costituiscono l’immediato reinvestimento di precedenti vincite, arrivando a perdere più di quanto vinto”. E per il giudice non c’è certezza che l’uomo fosse consapevole di dover comunicare gli importi vinti. Assolto, dunque, perché il fatto non costituisce reato.

Non si tratta della prima sentenza di questo tipo. Altre ne sono già state emesse di recente, fra cui una riguardante una donna di Miggiano che a marzo è stata assolta per il medesimo motivo dal giudice Alcide Maritati.

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