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Cronaca Poggiardo

Automobilista rifiuta test tossicologici e finisce a processo, ma il giudice gli dà ragione

Nonostante l’alcol test negativo, in considerazione del pallore, degli occhi lucidi e della postura barcollante, i carabinieri volevano approfondire i controlli. La sentenza: “Istanza illegittima. Ci fu un pregiudizio”

POGGIARDO - Fermato a notte fonda alla guida dell’auto fu sottoposto all’alcol test, ma nonostante questo fosse risultato negativo, i carabinieri della compagnia di Maglie, insospettiti della sua andatura “barcollante”, avrebbero voluto approfondire la questione procedendo a un test tossicologico. Dinanzi al diniego dell’automobilista, un 40enne di Poggiardo, che motivò il suo aspetto (in particolare, gli occhi lucidi e il volto pallido) con la stanchezza per aver trascorso l’intera giornata in barca e la postura, a problemi ortopedici, i militari lo denunciarono.

Su questo episodio, avvenuto intorno alle 3 del 9 marzo del 2018, c’è stato un processo che si è concluso tre giorni fa con l’assoluzione dell'imputato “perché il fatto non sussiste”.

La sentenza è stata emessa dal giudice Stefano Sernia, che con motivazioni contestuali, ha accolto in pieno la tesi difensiva esposta dall’avvocato Arcangelo Corvaglia.

“La p.g. avrebbe manifestato un evidente pregiudizio, a dir poco, nei confronti dell’imputato, senza che ne ricorresse giustificato motivo. Gli occhi lucidi, il colorito pallido ed eventualmente una postura barcollante, a quell’ora di notte, essendo segni assolutamente equivoci e ben interpretabili con la stanchezza e il bisogno di riposo. Se tanto bastasse a giustificare la richiesta di sottoposizione ad accertamenti ematici, tanto varrebbe prevedere che le forze di polizia possano sottoporre a quei controlli chiunque venga sorpreso alla guida a notte fonda”, osserva il giudice.

Nel processo, la difesa aveva prodotto documentazione medica, da cui risultava che il 40enne nel pomeriggio dello stesso giorno in cui fu fermato per strada aveva eseguito (per conto proprio) delle analisi del sangue da cui non emergeva l’assunzione di sostanze stupefacenti e referti diagnostici relativi alla presenza di una lieve scoliosi e di dolori a un ginocchio.

“Ne consegue che la spiegazione del rifiuto è da rinvenirsi secondo logica ed in base alla situazione oggettiva, nell’avvertita illegittimità della richiesta”, conclude la sentenza.  

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