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Cronaca

Beni storico-artistici, sentenza Consiglio di Stato: direzione lavori agli architetti

Sarebbero esclusi gli ingegneri. Massimo Crusi, presidente Ordine architetti di Lecce e Federazione degli Ordini degli architetti di Puglia: "Finalmente il Consiglio di Stato ha messo fine ad una discussione che si trascinava da anni"

LECCE – Possono gli ingegneri, come gli architetti, ambire alla direzione dei lavori e firmare progetti per lavori di restauro sugli edifici di rilevanza storico-artistica? Nell’ambiente si tratta di una vecchia querelle, dove le due professioni, ognuna supportata dalle proprie ragioni, ha cercato sempre di fare i propri interessi, ma adesso è proprio l’Ordine degli architetti che si appella alla sentenza del Consiglio di Stato secondo cui “per i beni architettonici di rilevanza storico-artistica progetti e direzione dei lavori sono di esclusiva competenza degli architetti”. Ovvio che al centro della disputa ci sono in gioco incarichi, bandi pubblici, appalti. 

“Finalmente, il Consiglio di Stato ha messo fine ad una discussione che si trascinava nel tempo - afferma Massimo Crusi, presidente Ordine architetti di Lecce e Federazione degli Ordini degli architetti di Puglia.  Ora Crusi, nella sua veste di presidente degli Ordini pugliesi, informa con una lettera gli enti territoriali della Puglia e delle Soprintendenze, con il duplice obiettivo di informare su quanto disposto dai giudici e soprattutto evitare l’insorgere di spiacevoli contenziosi circa l’affidamento dei lavori e, soprattutto, con la firma dei progetti di chi.

“Con la sentenza il Consiglio di Stato si esprime in modo definitivo sulla legittimità dell’esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, considerati in via esclusiva di competenza degli architetti – ribadisce Crusi nella sua missiva – e più precisamente, i giudici affermano che l’attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico artistico non può essere ricondotta ad attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata alla sola professione di architetto. Ne consegue, sempre secondo la sentenza, e in coerente applicazione dell’articolo 52 del R.D. 2537 del 1925ì – spiega ancora - che devono ritenersi precluse agli ingegneri la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza sugli immobili di interesse storico-artistico”.

“Sono convinto che tutti i nostri interlocutori sapranno e vorranno rispettare quanto contenuto nella sentenza che ribadisce un principio importante di natura soprattutto culturale, strettamente connesso alle nostra specifica preparazione coerente con la tutela del patrimonio monumentale del Paese. La sentenza infatti – conclude il presidente dell’Ordine professionale - non impedisce la possibilità che altri professionisti tecnici partecipino ai restauri, in una necessaria e auspicabile sinergia di saperi e competenze. Indica solo che, per legge, la responsabilità e il coordinamento dei lavori devono essere degli architetti e che, peraltro, sarebbe sbagliato tirare per i capelli le direttive comunitarie piegandole verso una equiparazione delle due professioni. Equiparazione che viceversa, a tutela di tutti, il Consiglio di Stato in modo netto esclude”.

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