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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Carcere al limite della vivibiltà, detenuto risarcito

Svolta epocale nel rispetto dei diritti del carcerato. Per la prima volta in Italia, il magistrato di Sorveglianza di Lecce dà ragione ai legali del detenuto, che non si rivolgono alla Corte europea

LECCE - Una cella di dieci metri quadrati con dentro un letto a castello a tre piani. L'ultima branda è a 50 centimetri dal soffitto. Ci sbatti in naso. Un cesso senza areazione esterna e porta blindata chiusa per circa 20 al ore al giorno. Dentro tre detenuti, la cella invece è stata progettata per ospitarne uno solo, con l'incubo sopravvivenza: il dato di sovraffollamento al carcere di Borgo San Nicola è del 107,4%, 1700 detenuti a fronte della capienza di 700.

Ma, forse, qualcosa si muove: grazie ad una sentenza del giudice di Sorveglianza di Lecce, Luigi Tarantino, l'amministrazione penitenziaria è stata condannata a risarcire un detenuto straniero che, nel carcere di Lecce, scontava la pena per furto aggravato.

Secondo il magistrato, nei confronti del detenuto ricorrente, che aveva denunciato le pessime condizioni di vita nel penitenziario leccese il 17 giugno del 2010, si sono verificate "lesioni della dignità umana, intesa come adeguatezza del regime penitenziario, soprattutto in ragione dell'insufficiente spazio minimo fruibile nella cella di detenzione, ed ha disposto, in favore del recluso, un risarcimento di natura economica dei danni non patrimoniali a carico dell'amministrazione penitenziaria per 220 euro. La cifra non un gran che, molto di più è invece un'altra cosa: il detenuto da ora in poi, grazie a questo precedente, può ricorre al "suo" giudice di Sorveglianza, piuttosto che alla Corte europea dei diritti dell'uomo".

"I giudice di sorveglianza - spiega l'avvocato Alessandro Stomeo del foro di Lecce, che ha seguito il ricorso del suo assistito - proprio perché, a differenza del giudice civile, ha il polso della situazione delle carceri, dato che ogni giorno applica l'ordinamento penitenziario, riconosce ed afferma il principio che la pena deve essere orientata alla rieducazione, ex articolo 27 della Costituzione italiana, ed un trattamento penitenziario inadeguato che non consente sufficiente socializzazione, rapporto con l'esterno, servizi minimi adeguati anche in cella, si pone l'ostacolo anche ad una concreta risocializzazione".

"Questo lo spunto - aggiunge Stomeo - perché poi abbiamo lamentato con più ricorsi violazioni di diritto di ordinamento penitenziari, servizi igienici carenti all'interno della cella, lo spazio minimo fruibile con tre detenuti, la carenza di spazi di socialità comune, la mancanza di collegamento all'esterno. Quindi abbiamo presentato questo ricorsi al Tribunale di sorveglianza, sostanzialmente è questa la novità, dato che fino ad ora l'unico organo che in qualche modo aveva riconosciuto la violazione di questi diritti con il risarcimento danni era stata la Corte europea dei diritti dell'uomo".

Per la prima volta in assoluto, quindi, il magistrato di sorveglianza mette in fila tutti quei principi che la Corte costituzionale aveva già elaborato, fatti propri dai giudici di merito e dalla Cassazione e dalla pronuncia della Corte di giustizia per definire, oltre che un diritto, quello del trattamento in determinate situazioni anche in ambito di detenzione carceraria. E così, il detenuto oggi può chiedere giustizia al suo magistrato di sorveglianza senza interpellare la corte europea dei diritti dell'uomo.

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